Ricorso per mantenimento figlio di coppia non sposata: cosa fare se i genitori non trovano un accordo?
Se i genitori non sposati non riescono a trovare un accordo sul mantenimento del figlio, è possibile rivolgersi al Tribunale con un ricorso per il mantenimento del figlio. Il giudice può stabilire l’importo del contributo, le spese straordinarie e, se necessario, disciplinare anche affidamento, tempi di permanenza e responsabilità genitoriale.
Sono l’Avv. Stefano Ruocco e, in questo articolo, ti spiego in modo pratico cosa puoi fare quando l’altro genitore non contribuisce adeguatamente alle esigenze del figlio o quando non riuscite a concordare una somma.
Il mantenimento del figlio spetta anche se i genitori non sono sposati?
Sì. Il diritto del figlio al mantenimento non dipende dal matrimonio dei genitori.
L’art. 315-bis del Codice civile riconosce a ogni figlio il diritto di essere mantenuto, istruito, educato e assistito moralmente dai genitori. L’art. 316-bis c.c. prevede inoltre che entrambi debbano contribuire in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro.
Di conseguenza, sotto il profilo dei diritti del figlio, non esiste una differenza sostanziale tra figli di genitori sposati e figli nati fuori dal matrimonio.
La Cassazione ha ribadito che i figli non possono ricevere una tutela economica diversa semplicemente perché i genitori non vivono insieme o non sono sposati.
Quando si può presentare un ricorso per mantenimento del figlio?
Il ricorso diventa necessario quando manca un accordo concreto e stabile tra i genitori.
Può essere opportuno rivolgersi al Tribunale, ad esempio, quando:
- uno dei genitori non versa alcun contributo;
- la somma versata è insufficiente rispetto alle esigenze del figlio;
- vi sono contrasti sulla ripartizione delle spese;
- non è possibile stabilire consensualmente chi debba sostenere determinate spese;
- è necessario regolare contestualmente affidamento e frequentazione del minore.
Non è quindi indispensabile che vi sia un rifiuto totale di pagare. Anche un disaccordo sull’entità del mantenimento può rendere necessario l’intervento del giudice.
Come viene stabilito l’assegno di mantenimento?
Il giudice non utilizza una cifra standard.
L’art. 337-ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascun genitore deve contribuire in misura proporzionale alle proprie risorse. Per determinare l’eventuale assegno periodico vengono considerati, in particolare:
- le esigenze attuali del figlio;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi;
- il valore economico dell’attività domestica e di cura svolta da ciascun genitore.
Non conta soltanto lo stipendio
Questo punto è importante.
Quando valuto un possibile ricorso per mantenimento del figlio, non considero soltanto la busta paga dichiarata. La situazione economica deve essere analizzata nel suo complesso, tenendo conto, ove rilevanti, di redditi, patrimonio e concreta capacità economica delle parti.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3329 del 10 febbraio 2025, ha nuovamente affermato che il principio di proporzionalità richiede una valutazione comparata delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
| Elemento valutato | Perché conta |
|---|---|
| Esigenze del figlio | Determinano i bisogni da soddisfare |
| Risorse dei genitori | Servono a ripartire proporzionalmente l’onere |
| Tempi e attività di cura | Incidono sul contributo già sostenuto direttamente |
A quale Tribunale bisogna rivolgersi?
Quando il procedimento riguarda un figlio minorenne, il criterio principale è la sua residenza abituale.
L’art. 473-bis.11 c.p.c. stabilisce infatti che, nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti riguardanti un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui questi ha la residenza abituale.
Per la regolamentazione della responsabilità genitoriale relativa ai figli nati fuori dal matrimonio, l’art. 473-bis.47 c.p.c. richiama lo stesso criterio.
Come si presenta il ricorso?
La domanda viene proposta mediante ricorso, con l’assistenza di un avvocato.
La disciplina processuale introdotta dalla riforma Cartabia prevede che il ricorso contenga in maniera chiara:
- i dati delle parti e dei figli;
- le richieste rivolte al giudice;
- i fatti sui quali si fondano;
- gli elementi di prova;
- i documenti prodotti.
Quando vengono formulate domande economiche, l’art. 473-bis.12 c.p.c. richiede anche specifica documentazione patrimoniale e reddituale. (Normattiva)
Quali documenti servono?
In linea generale, per una domanda di mantenimento è necessario ricostruire sia le condizioni economiche dei genitori sia le effettive necessità del figlio.
Tra i documenti previsti dalla disciplina processuale rientrano:
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- documentazione relativa a immobili e beni mobili registrati;
- documentazione relativa a partecipazioni societarie;
- estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi a figli minori deve inoltre essere allegato il piano genitoriale, contenente informazioni sull’organizzazione quotidiana del figlio, scuola, attività extrascolastiche, frequentazioni e vacanze.
Mantenimento ordinario e spese straordinarie: qual è la differenza?
Non tutte le spese sostenute per un figlio sono necessariamente comprese nell’assegno mensile.
| Mantenimento ordinario | Spese straordinarie |
|---|---|
| Esigenze normalmente prevedibili e continuative | Spese non ordinarie valutate caso per caso |
| Generalmente comprese nell’assegno | Possono essere ripartite separatamente |
| Pagamento periodico | Rimborso secondo percentuali stabilite |
La distinzione deve essere fatta concretamente.
La Cassazione, con ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, ha precisato che la natura straordinaria dipende anche dall’imprevedibilità e dalla possibilità di quantificare la spesa al momento in cui viene determinato il mantenimento.
Il mantenimento deve coprire anche le esigenze abitative?
Può incidere anche il costo dell’abitazione necessaria al figlio.
La Cassazione, con ordinanza n. 25421 del 16 settembre 2025, ha precisato che l’esigenza abitativa della prole può assumere una vera e propria rilevanza economica quando deve essere soddisfatta ricorrendo al mercato immobiliare. Tale costo può quindi concorrere alla determinazione del mantenimento secondo il principio di proporzionalità tra i genitori.
La stessa pronuncia sottolinea inoltre che le esigenze del figlio devono essere valutate nella situazione attuale, evitando di determinare l’assegno sulla base di ipotesi future troppo lontane o indeterminate.
Il giudice può stabilire anche affidamento e frequentazione?
Sì.
Quando i genitori non convivono, il procedimento non deve necessariamente limitarsi all’aspetto economico.
Il giudice può disciplinare anche:
- affidamento del figlio;
- collocamento;
- tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- decisioni relative a scuola, salute ed educazione;
- eventuale assegnazione della casa familiare;
- contributo al mantenimento e spese straordinarie.
L’art. 337-ter c.c. pone al centro di queste decisioni l’interesse morale e materiale del minore e il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Cosa consiglio di fare prima di presentare il ricorso
Prima di iniziare il procedimento ritengo utile ricostruire in modo preciso la situazione familiare ed economica.
In particolare, è opportuno verificare:
- quanto costa realmente il mantenimento quotidiano del figlio;
- quali somme versa già ciascun genitore;
- quali sono i rispettivi redditi e patrimoni;
- chi sostiene concretamente le attività di cura;
- quali spese straordinarie vengono affrontate;
- quali richieste devono essere formulate al Tribunale.
Una domanda ben documentata consente al giudice di valutare il caso sulla base di elementi concreti e non di semplici affermazioni.
FAQ sul ricorso per mantenimento del figlio
1. Posso chiedere il mantenimento anche se non sono mai stato sposato con l’altro genitore?
Sì. Il diritto al mantenimento appartiene al figlio e non dipende dall’esistenza di un matrimonio tra i genitori. Gli artt. 315-bis, 316-bis e 337-ter c.c. disciplinano gli obblighi genitoriali anche rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio.
2. Esiste un importo minimo per il mantenimento di un figlio?
Non esiste una cifra unica valida per tutti. L’importo viene determinato considerando esigenze del figlio, risorse dei genitori, tempi di permanenza e attività di cura.
3. Se il figlio trascorre molto tempo con entrambi i genitori, l’assegno non è dovuto?
Non necessariamente. Una frequentazione ampia con entrambi non elimina automaticamente l’assegno: occorre comunque verificare le rispettive capacità economiche e la ripartizione effettiva delle spese, secondo i criteri dell’art. 337-ter c.c.
4. Posso chiedere anche la regolamentazione delle spese straordinarie?
Sì. Nel ricorso può essere chiesto al giudice di stabilire anche criteri e percentuali di ripartizione delle spese straordinarie.
5. A chi devo rivolgermi per presentare il ricorso?
Se vi è un figlio minorenne, in linea generale è competente il Tribunale del luogo della sua residenza abituale, secondo gli artt. 473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c.
Se non riesci a trovare un accordo con l’altro genitore sul mantenimento di tuo figlio, il primo passo è verificare quali richieste possano essere formulate e con quali elementi documentali possano essere sostenute. Come avvocato esperto in diritto di famiglia posso valutare la situazione concreta e individuare il percorso giuridico più appropriato, senza prescindere dalle esigenze del minore e dalle effettive condizioni economiche dei genitori.
