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Avvocato Unioni Civili Napoli | Consulenza Legale

L’Avv. Stefano Ruocco si occupa specificamente di diritto di famiglia e assiste le persone unite civilmente nelle procedure di scioglimento consensuale o giudiziale, a Napoli e in tutta Italia. L’unione civile attribuisce rilevanti tutele patrimoniali, successorie e previdenziali; in caso di crisi non richiede una preventiva separazione, ma segue procedure precise che devono essere valutate in base alla presenza di accordi, figli e questioni economiche.

Costituire un’unione civile significa assumere diritti e doveri reciproci con effetti concreti sulla vita personale e patrimoniale. Allo stesso modo, quando il rapporto entra in crisi, è importante conoscere quale percorso consente di sciogliere l’unione in modo corretto, tutelando redditi, beni, eventuali figli e la parte economicamente più debole.

L’Avv. Stefano Ruocco, con assistenza a Napoli e su tutto il territorio nazionale, affianca le parti sia nella fase preventiva e patrimoniale sia nella gestione della crisi dell’unione civile, attraverso accordi consensuali, negoziazione assistita o procedimenti giudiziali davanti al Tribunale competente.

Unioni civili in Italia: i dati più recenti

Le unioni civili sono state introdotte dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76. Secondo i dati ISTAT più recenti disponibili, riferiti all’anno 2024 e pubblicati nel gennaio 2026, continuano a rappresentare uno strumento utilizzato dalle coppie dello stesso sesso per attribuire stabilità e tutela giuridica alla relazione.

IndicatoreDato ISTAT più recente disponibile
Unioni civili costituite in Italia nel 20242.936
Variazione rispetto al 2023-2,7%
Unioni civili tra uomini nel 20241.608, pari al 54,8% del totale
Variazione provvisoria nei primi nove mesi del 2025-3,1% rispetto allo stesso periodo del 2024
Unioni civili con almeno un partner straniero nel 202418,1%

Fonte: ISTAT, Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi – Anno 2024, pubblicato il 19 gennaio 2026.

Cos’è un’unione civile?

L’unione civile è l’istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano per due persone maggiorenni dello stesso sesso che desiderano formalizzare il proprio legame davanti allo Stato.

Non è una semplice convivenza registrata: dalla costituzione dell’unione derivano obblighi reciproci e tutele rilevanti in materia di patrimonio, successione, previdenza, lavoro e protezione della persona.

Come si costituisce un’unione civile?

L’unione civile si costituisce con una dichiarazione resa da entrambe le parti davanti all’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni. L’atto viene successivamente registrato nei registri dello stato civile.

PassaggioCosa avviene
Richiesta al ComuneLe parti presentano la documentazione richiesta dall’ufficio di stato civile.
Verifica dei requisitiViene controllata l’assenza di impedimenti previsti dalla legge.
Dichiarazione costitutivaLe parti manifestano la volontà di costituire l’unione davanti all’ufficiale di stato civile e a due testimoni.
Scelte patrimonialiLe parti possono scegliere il regime della separazione dei beni; in assenza di scelta opera la comunione legale.
Cognome comunePer la durata dell’unione le parti possono scegliere un cognome comune secondo quanto previsto dalla legge.
RegistrazioneL’unione viene registrata nello stato civile e produce i suoi effetti giuridici.

Chi non può costituire un’unione civile?

La costituzione non è possibile quando sussiste una delle cause impeditive previste dalla legge, tra cui:

  • un precedente matrimonio o una precedente unione civile non ancora sciolti;
  • l’interdizione per infermità di mente nei termini previsti dalla legge;
  • determinati rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • specifiche ipotesi derivanti da condanne penali indicate dalla Legge n. 76/2016.

Quali diritti e doveri derivano dall’unione civile?

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri l’una nei confronti dell’altra. La disciplina è ampiamente modellata su quella matrimoniale, pur mantenendo alcune differenze.

AmbitoEffetti principali
Assistenza reciprocaObbligo di assistenza morale e materiale.
CoabitazioneObbligo di coabitazione e gestione condivisa della vita familiare.
ContribuzioneCiascuna parte deve contribuire ai bisogni comuni in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Residenza comuneLe parti concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
PatrimonioIn mancanza di diversa convenzione si applica la comunione dei beni.
SuccessioneLa parte superstite gode delle tutele successorie riconosciute al coniuge secondo le norme richiamate dalla legge.
Previdenza e rapporto di lavoroSono riconosciute, nei presupposti previsti, tutele quali pensione ai superstiti e indennità in caso di morte del lavoratore.
Protezione personaleLa parte dell’unione civile può beneficiare degli strumenti di tutela previsti in caso di grave pregiudizio o necessità di amministrazione di sostegno.

Esiste l’obbligo di fedeltà nell’unione civile?

La Legge n. 76/2016 non prevede espressamente per le parti dell’unione civile l’obbligo di fedeltà previsto per i coniugi nel matrimonio. Sono invece espressamente stabiliti gli obblighi di assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni.

Unione civile, matrimonio e convivenza di fatto: tabella comparativa

L’unione civile offre protezioni molto più ampie della semplice convivenza di fatto, ma non coincide completamente con il matrimonio.

Destinatari
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
Due persone maggiorenni dello stesso sessoSecondo la disciplina matrimoniale vigenteDue persone maggiorenni stabilmente legate e non vincolate da matrimonio o unione civile
Costituzione
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
Dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile con due testimoniCelebrazione civile o religiosa con effetti civiliConvivenza stabile; eventuale registrazione anagrafica e contratto di convivenza
Status familiare
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
SiSiNon equivalente al matrimonio o all’unione civile
Regime patrimoniale automatico
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
Comunione dei beni, salvo scelta diversaComunione dei beni, salvo scelta diversaNessuna comunione automatica
Diritti successori automatici
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
SiSiNo, salvo testamento nei limiti previsti dalla legge
Pensione ai superstiti
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
Sì, ove ricorrano i presupposti previdenzialiSì, ove ricorrano i presupposti previdenzialiNon deriva automaticamente dalla convivenza
Obbligo di fedeltà previsto espressamente
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
NoNo
Separazione preventiva prima dello scioglimento
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
NoDi regola necessaria prima del divorzioNon applicabile
Adozione ordinaria di minori come coppia
Unione civileMatrimonioConvivenza di fatto
Non automaticamente estesaPossibile alle condizioni di leggeNon prevista come coppia convivente nella disciplina ordinaria

Regime patrimoniale: cosa accade ai beni?

In mancanza di una scelta diversa, il regime patrimoniale dell’unione civile è la comunione dei beni. Ciò comporta, in linea generale, che gli acquisti effettuati durante l’unione rientrino nella comunione, salvo i beni personali esclusi dalla legge.

Le parti possono scegliere la separazione dei beni al momento della costituzione dell’unione o modificare successivamente il regime patrimoniale con le forme richieste dalla legge.

RegimeEffetto principaleQuando richiede particolare attenzione
Comunione dei beniGli acquisti compiuti durante l’unione ricadono generalmente nella comunione.Acquisto di immobili, investimenti comuni, impresa di una delle parti.
Separazione dei beniCiascuna parte conserva la titolarità dei beni acquistati a proprio nome.Patrimoni preesistenti, attività professionali, debiti o patrimoni molto differenti.
Modifica successiva del regimeConsente di adeguare la disciplina patrimoniale alle nuove esigenze della coppia.Mutamenti reddituali, acquisti importanti o crisi del rapporto.

Perché una consulenza preventiva può essere utile?

Prima di acquistare una casa, accendere un mutuo, investire somme comuni o avviare un’attività insieme, è opportuno verificare:

  • a chi sarà intestato il bene e in quali quote;
  • quale sia la provenienza delle somme impiegate;
  • come verranno ripartiti mutuo, spese e debiti;
  • quali conseguenze avrebbe un futuro scioglimento dell’unione;
  • se siano necessarie specifiche tutele per la parte economicamente più debole.

Successione ed eredità nell’unione civile

La parte superstite dell’unione civile gode di tutele successorie analoghe a quelle previste per il coniuge, nei termini stabiliti dalla Legge n. 76/2016 e dalle norme del Codice civile richiamate.

Quote nella successione senza testamento

Situazione familiareQuota spettante alla parte superstite dell’unione civileQuota spettante agli altri eredi
Presenza di un solo figlio1/2 dell’eredità1/2 al figlio
Presenza di due o più figli1/3 dell’eredità2/3 complessivamente ai figli
Assenza di figli, ma presenza di ascendenti o fratelli/sorelle2/3 dell’eredità1/3 agli altri eredi indicati dalla legge
Assenza di figli, ascendenti, fratelli e sorelleIntera eredità

Quote di legittima in presenza di testamento

SituazioneQuota riservata alla parte dell’unione civileQuota riservata ai figliQuota disponibile
Nessun figlio1/21/2
Un figlio1/31/31/3
Due o più figli1/41/2 complessivamente1/4

Cosa accade alla casa familiare dopo il decesso di una parte?

Quando ricorrono i presupposti di legge, alla parte superstite dell’unione civile spettano il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano, se la casa era di proprietà del defunto o comune.

Questa tutela è diversa da quella prevista per il convivente di fatto, che può continuare ad abitare nella casa comune solo temporaneamente e alle specifiche condizioni stabilite dalla legge.

Figli, adozione e filiazione: quali sono le regole attuali?

Il tema dei figli è uno degli ambiti nei quali permangono differenze importanti tra matrimonio e unione civile. La sola costituzione dell’unione civile non attribuisce automaticamente alla parte non genitore lo status di genitore del figlio dell’altra parte.

QuestioneRegola essenziale
Adozione ordinaria di minoriLa relativa disciplina non è automaticamente estesa alle parti dell’unione civile.
Adozione in casi particolariPuò essere richiesta nei casi consentiti dalla Legge n. 184/1983 e viene valutata dal Tribunale per i minorenni nell’interesse concreto del minore.
Rapporti di parentela del minore adottatoLa Corte costituzionale, con sentenza n. 79/2022, ha tutelato i rapporti di parentela del minore adottato in casi particolari con la famiglia dell’adottante.
PMA effettuata all’estero da una coppia di donneLa Corte costituzionale, con sentenza n. 68/2025, ha riconosciuto, in una specifica fattispecie, la tutela dello status del figlio anche nei confronti della madre intenzionale che aveva consentito alla PMA.

La sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025

La sentenza n. 68/2025 riguarda il bambino nato in Italia nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa effettuato all’estero da una coppia di donne, nel rispetto della disciplina applicabile nel Paese in cui la tecnica era stata praticata.

La Corte ha ritenuto illegittima la disciplina nella parte in cui impediva l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che aveva prestato il consenso alla pratica e assunto la responsabilità genitoriale.

La decisione protegge il diritto del minore alla stabilità dello status familiare. Non comporta, tuttavia, che ogni unione civile produca automaticamente effetti genitoriali indipendentemente dalla situazione concreta.

Scioglimento dell’unione civile: cosa prevede la legge?

Quando il rapporto entra in crisi, l’unione civile può essere sciolta. A differenza del matrimonio, non è prevista una fase preventiva di separazione: si procede direttamente allo scioglimento.

L’Avv. Stefano Ruocco assiste le parti sia quando vi è un accordo sulle condizioni della cessazione del rapporto, sia quando una soluzione consensuale non è possibile e occorre rivolgersi al Tribunale.

Il passaggio preliminare: manifestazione della volontà di scioglimento

Quando lo scioglimento dipende dalla volontà delle parti, la legge richiede che esse manifestino, anche separatamente, la volontà di sciogliere l’unione davanti all’ufficiale dello stato civile.

Dalla data della manifestazione di volontà devono trascorrere tre mesi prima che possa essere proposta la domanda di scioglimento.

FaseCosa occorre farePerché è importante
Manifestazione della volontàUna o entrambe le parti dichiarano all’ufficiale dello stato civile di voler sciogliere l’unione.Avvia il termine previsto dalla legge.
Decorso del termineDevono trascorrere almeno tre mesi.Prima di tale termine non può essere proposta la domanda fondata sulla volontà delle parti.
Scelta della proceduraTrascorso il termine, si procede in Comune, con negoziazione assistita o in Tribunale.La procedura dipende da accordo, figli e questioni patrimoniali.

Scioglimento consensuale dell’unione civile

Lo scioglimento è consensuale quando entrambe le parti concordano sulla cessazione dell’unione e sulle condizioni da regolare: rapporti economici, uso dell’abitazione, eventuale assegno, beni comuni e, se presenti, questioni riguardanti i figli.

Le principali modalità consensuali sono tre: accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, negoziazione assistita da avvocati e ricorso congiunto al Tribunale.

1. Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile

Questa è la procedura più semplificata. Dopo la preventiva manifestazione della volontà di scioglimento e il decorso dei tre mesi, le parti possono raggiungere un accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, nei casi consentiti dalla legge.

Quando può essere utilizzataLimiti principaliAssistenza dell’avvocato
Quando le parti sono concordi e non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 12 del D.L. n. 132/2014.Non è utilizzabile in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, con disabilità grave o economicamente non autosufficienti; l’accordo non può contenere trasferimenti di diritti reali.Facoltativa, ma può essere utile prima della sottoscrizione per valutare gli effetti dell’accordo.

La procedura davanti all’ufficiale di stato civile può essere indicata per situazioni semplici, nelle quali non vi siano aspetti patrimoniali complessi o esigenze di tutela particolari. In presenza di beni immobili, rilevanti differenze economiche o accordi articolati, è prudente valutare strumenti più adeguati.

2. Negoziazione assistita per lo scioglimento dell’unione civile

La negoziazione assistita consente alle parti di definire lo scioglimento con l’assistenza di un avvocato per ciascuna parte, senza avviare un procedimento contenzioso davanti al giudice.

Questa procedura è particolarmente utile quando le parti vogliono raggiungere un accordo dettagliato su aspetti economici, patrimoniali o familiari.

AspettoCome funziona
Assistenza legaleCiascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato.
Contenuto dell’accordoPossono essere regolati lo scioglimento, eventuali obblighi economici e gli aspetti familiari compatibili con la procedura.
Presenza di figliLa negoziazione assistita è utilizzabile anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, con disabilità grave o economicamente non autosufficienti.
Controllo del Pubblico MinisteroSenza figli protetti dalla norma il Pubblico Ministero verifica la regolarità; in presenza di figli valuta anche la rispondenza dell’accordo al loro interesse.
EffettiUna volta completato l’iter previsto dalla legge, l’accordo produce gli effetti dello scioglimento ed è trasmesso allo stato civile per le annotazioni necessarie.

La presenza di figli non impedisce quindi la negoziazione assistita. È però indispensabile redigere un accordo completo e concretamente tutelante, soprattutto per quanto riguarda tempi di permanenza, mantenimento, spese straordinarie, scelte scolastiche e sanitarie.

3. Ricorso congiunto al Tribunale

Le parti possono scegliere di presentare insieme una domanda al Tribunale competente quando hanno raggiunto un accordo, ma ritengono più opportuno ottenere un provvedimento giudiziale oppure quando la situazione presenta profili che rendono preferibile la sede giudiziaria.

Quando può essere opportunoCosa può essere regolato
In presenza di condizioni economiche articolate, conflitti solo parzialmente risolti o necessità di un provvedimento giudiziale.Scioglimento dell’unione, assegno, condizioni economiche, questioni riguardanti i figli e altri aspetti sottoposti al giudice.

Il Tribunale verifica la regolarità della domanda e la conformità delle condizioni agli interessi da tutelare, in particolare quando sono coinvolti figli.

Scioglimento giudiziale dell’unione civile

Lo scioglimento è giudiziale quando una delle parti vuole cessare l’unione ma non è possibile raggiungere un accordo sulle condizioni, oppure quando l’altra parte non collabora alla definizione consensuale.

La volontà di sciogliere l’unione può essere manifestata anche da una sola parte davanti all’ufficiale dello stato civile. Decorso il termine di tre mesi, la parte interessata può promuovere il procedimento davanti al Tribunale competente.

Quali questioni può decidere il Tribunale?

QuestionePossibile intervento del giudice
Scioglimento dell’unionePronuncia lo scioglimento quando ricorrono i presupposti di legge.
Assegno a favore della parte economicamente più deboleValuta le richieste economiche alla luce delle condizioni delle parti e dei criteri applicabili.
Casa e beni comuniDecide sulle domande formulate, nei limiti della competenza e della procedura.
FigliRegola affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento quando applicabile.
Provvedimenti urgenti o temporaneiPuò adottare le misure necessarie durante il procedimento, quando richieste e giustificate.

Procedura giudiziale: passaggi essenziali

PassaggioCosa accade
Dichiarazione di volontàUna parte manifesta davanti all’ufficiale dello stato civile la volontà di sciogliere l’unione.
Attesa del termine legaleTrascorrono almeno tre mesi dalla dichiarazione.
Deposito del ricorsoL’avvocato presenta la domanda al Tribunale competente, formulando anche le richieste economiche e familiari.
Costituzione dell’altra parteL’altra parte può difendersi e formulare le proprie richieste.
Trattazione del procedimentoIl giudice esamina documenti, redditi, patrimonio, esigenze familiari ed eventuali prove necessarie.
DecisioneIl Tribunale pronuncia sullo scioglimento e sulle condizioni controverse.

I tempi della procedura giudiziale non sono predeterminabili in modo uniforme: dipendono dal Tribunale competente, dal livello di conflittualità, dalla complessità patrimoniale e dalla presenza di figli o richieste istruttorie.

Scioglimento consensuale o giudiziale: quale scegliere?

Elemento da valutareScioglimento consensualeScioglimento giudiziale
Accordo tra le partiNecessarioNon necessario
Costi e durataGeneralmente più contenuti, in base alla procedura e alla complessitàGeneralmente maggiori per durata e attività processuali
Gestione dei rapporti futuriFavorisce soluzioni condiviseNecessario quando la collaborazione è assente o insufficiente
Presenza di figliCompatibile con negoziazione assistita o ricorso congiunto; non sempre con accordo in ComuneIl giudice assume le decisioni necessarie in caso di disaccordo
Patrimonio complessoPuò essere regolato con accordo accuratoIl giudizio è necessario se manca intesa
Assistenza legaleObbligatoria nella negoziazione assistita e nel ricorso in Tribunale; facoltativa in ComuneNecessaria

Non esiste una procedura migliore in assoluto. La soluzione corretta dipende dalla situazione concreta: il livello di accordo, i beni coinvolti, la presenza di figli, l’eventuale squilibrio economico e l’urgenza di ottenere tutele.

Quanto costa sciogliere un’unione civile?

Il costo non può essere determinato correttamente senza conoscere il caso specifico. Una procedura consensuale semplice ha normalmente un impegno economico inferiore rispetto a un giudizio contenzioso; tuttavia, anche un accordo richiede attenzione quando sono presenti immobili, assegni, investimenti, debiti o figli.

ProceduraPrincipali voci da valutare
Accordo davanti all’ufficiale dello stato civileDiritto comunale previsto e, se richiesta, consulenza legale preventiva.
Negoziazione assistitaAssistenza di un avvocato, predisposizione dell’accordo e adempimenti successivi.
Ricorso congiunto in TribunaleCompenso professionale, eventuali spese di procedura e complessità delle condizioni concordate.
Procedimento giudizialeCompenso professionale, durata del giudizio, attività difensiva, documentazione e possibili accertamenti.

L’Avv. Stefano Ruocco può valutare preliminarmente la situazione e individuare la procedura coerente con le esigenze della parte assistita, a Napoli o in tutta Italia.

Documenti utili per valutare lo scioglimento dell’unione civile

Per una prima consulenza è utile predisporre la documentazione principale relativa al rapporto e alla situazione economica.

Documento o informazioneUtilità
Certificato o atto dell’unione civileConsente di verificare dati e annotazioni dell’unione.
Regime patrimoniale sceltoServe a valutare beni comuni e beni personali.
Documentazione redditualeNecessaria per esaminare richieste economiche o di mantenimento.
Atti immobiliari e mutuiUtili quando esistono casa familiare o beni in comproprietà.
Conti, investimenti o partecipazioni societarieNecessari in situazioni patrimoniali complesse.
Informazioni sui figliIndispensabili quando devono essere disciplinati affidamento, mantenimento o spese.
Proposte di accordo già discusseConsentono di valutare la praticabilità di una soluzione consensuale.

Domande frequenti sulle unioni civili e sul loro scioglimento

L’unione civile attribuisce gli stessi diritti del matrimonio?

L’unione civile attribuisce molte delle tutele proprie del matrimonio, soprattutto in materia patrimoniale, successoria, previdenziale e lavoristica. La parte superstite, ad esempio, è protetta sul piano ereditario in modo analogo al coniuge e può beneficiare della pensione ai superstiti quando ricorrono i requisiti previsti.

Non vi è però una piena identità tra i due istituti. Nell’unione civile la legge non prevede espressamente l’obbligo di fedeltà; inoltre, in caso di crisi, non esiste una separazione preventiva analoga a quella matrimoniale. Restano infine differenze importanti in materia di adozione e filiazione.

È obbligatorio scegliere la separazione dei beni quando si costituisce un’unione civile?

No. In mancanza di scelta diversa, l’unione civile nasce in regime di comunione dei beni. Le parti possono scegliere la separazione dei beni al momento della costituzione oppure modificare successivamente il regime con gli strumenti previsti dalla legge.

La scelta non dovrebbe essere effettuata in modo automatico. Se una delle parti possiede un’impresa, ha debiti, dispone di un patrimonio rilevante o contribuisce in misura diversa all’acquisto di una casa, è opportuno valutare preventivamente gli effetti del regime patrimoniale.

La parte dell’unione civile ha diritto all’eredità?

Sì. La parte superstite dell’unione civile è tutelata dalla disciplina successoria richiamata dalla Legge n. 76/2016. Le quote variano in base alla presenza di figli, ascendenti, fratelli o sorelle e all’esistenza di un testamento.

Inoltre, quando la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del defunto o comune, possono spettare il diritto di abitazione sull’immobile e il diritto d’uso sui mobili che lo arredano. È quindi importante pianificare la successione, soprattutto quando vi sono figli, immobili o patrimoni complessi.

Per sciogliere un’unione civile bisogna prima separarsi?

No. Questa è una delle principali differenze rispetto al matrimonio. Nell’unione civile non è prevista una fase di separazione: le parti possono procedere direttamente allo scioglimento.

Quando lo scioglimento dipende dalla volontà delle parti, una o entrambe devono prima dichiarare all’ufficiale dello stato civile la volontà di sciogliere l’unione. La domanda di scioglimento può essere proposta dopo il decorso di tre mesi da tale manifestazione.

Una sola parte può chiedere lo scioglimento dell’unione civile?

Sì. La legge prevede espressamente che la volontà di scioglimento possa essere manifestata anche disgiuntamente. Pertanto, l’assenza di accordo dell’altra parte non impedisce di avviare il percorso verso lo scioglimento.

Quando non è possibile raggiungere un’intesa sulle condizioni economiche o familiari, decorso il termine previsto, la parte interessata può rivolgersi al Tribunale con l’assistenza di un avvocato.

Qual è la procedura più rapida per sciogliere un’unione civile consensualmente?

Quando la situazione è semplice, non vi sono figli ricadenti nelle condizioni ostative previste dalla legge e non occorre regolare trasferimenti immobiliari, l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile può rappresentare il percorso più essenziale.

Non sempre, però, la procedura più semplice è quella più tutelante. Se vi sono immobili, richieste di assegno, figli, rilevanti squilibri economici o accordi articolati, la negoziazione assistita o il ricorso congiunto in Tribunale possono offrire una regolamentazione più completa.

La negoziazione assistita può essere utilizzata anche se vi sono figli?

Sì. A differenza dell’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, la negoziazione assistita può essere utilizzata anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, con disabilità grave o economicamente non autosufficienti.

In tali situazioni, l’accordo deve essere valutato dal Pubblico Ministero anche alla luce dell’interesse dei figli. Per questo la redazione dell’accordo deve essere particolarmente accurata in materia di frequentazione, mantenimento, spese straordinarie, istruzione, salute e scelte rilevanti per la vita dei figli.

Cosa può chiedere la parte economicamente più debole nello scioglimento?

La parte che si trova in una situazione economicamente più fragile può valutare, con il proprio avvocato, la possibilità di formulare richieste economiche nell’ambito dello scioglimento. La decisione dipende dalla situazione concreta, dalla durata dell’unione, dalle condizioni reddituali e patrimoniali, dal contributo fornito alla vita comune e dagli ulteriori elementi rilevanti.

In una procedura consensuale tali aspetti possono essere regolati mediante accordo. In assenza di intesa, sarà il Tribunale a valutare le domande delle parti secondo la disciplina applicabile.

Cosa accade ai figli quando si scioglie un’unione civile?

Lo scioglimento dell’unione civile non elimina i doveri genitoriali verso i figli. Quando vi sono figli rispetto ai quali devono essere adottate decisioni, occorre regolare in modo adeguato affidamento, collocamento, frequentazione, mantenimento ordinario, spese straordinarie e scelte di maggiore interesse.

Se le parti concordano, tali questioni possono essere disciplinate attraverso la negoziazione assistita o un ricorso congiunto al Tribunale. Se manca l’accordo, decide il giudice nell’esclusivo interesse del minore.

L’unione civile consente automaticamente di adottare il figlio del partner?

No. L’unione civile non determina automaticamente l’adozione del figlio dell’altra parte e la disciplina dell’adozione ordinaria non viene automaticamente estesa alle parti unite civilmente.

Nei casi consentiti dalla legge può essere richiesta l’adozione in casi particolari, sulla quale decide il Tribunale per i minorenni valutando l’interesse concreto del minore. La materia richiede un esame individuale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale più recente.

L’assistenza per lo scioglimento può essere fornita anche fuori Napoli?

Sì. L’Avv. Stefano Ruocco presta assistenza in materia di unioni civili a Napoli e in tutta Italia. La consulenza, l’esame della documentazione e la predisposizione delle strategie o degli accordi possono essere gestiti anche a distanza, quando compatibile con la procedura scelta.

Gli adempimenti che richiedono la comparizione davanti all’ufficiale dello stato civile o l’attività davanti a uno specifico Tribunale devono invece essere organizzati in base alla competenza dell’ufficio e alla situazione concreta.

Quando rivolgersi all’Avv. Stefano Ruocco

È utile richiedere una consulenza legale non soltanto quando è già insorto un conflitto, ma anche prima di assumere decisioni patrimoniali rilevanti o formalizzare condizioni di scioglimento.

SituazioneSupporto legale utile
Prima della costituzione dell’unioneValutazione del regime patrimoniale e delle conseguenze giuridiche.
Acquisto di casa o beni comuniAnalisi delle quote, delle contribuzioni e della tutela in caso di crisi.
Pianificazione successoriaVerifica delle quote ereditarie, della casa familiare e dell’opportunità di un testamento.
Crisi consensualeRedazione delle condizioni di scioglimento e scelta della procedura più adeguata.
Crisi conflittualeAssistenza nel procedimento giudiziale e tutela delle richieste economiche e familiari.
Presenza di figliRegolamentazione delle condizioni nell’interesse dei minori o dei figli da tutelare.

Richiedi una consulenza per unioni civili e scioglimento dell’unione

Stai valutando di costituire un’unione civile? Vuoi tutelare il tuo patrimonio o pianificare correttamente l’acquisto di un immobile? Devi affrontare lo scioglimento consensuale o giudiziale dell’unione civile?

L’Avv. Stefano Ruocco si occupa di diritto di famiglia e delle procedure di scioglimento delle unioni civili, offrendo assistenza riservata a Napoli e in tutta Italia, anche mediante consulenza a distanza quando compatibile con gli adempimenti necessari.

Ogni situazione familiare e patrimoniale richiede una valutazione specifica: una consulenza preliminare consente di individuare la procedura più appropriata e di tutelare consapevolmente i propri diritti.


Fonti normative e istituzionali verificate

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1: regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
  • Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, artt. 6 e 12: negoziazione assistita e accordo davanti all’ufficiale dello stato civile.
  • Legge 1 dicembre 1970, n. 898, disposizioni richiamate dalla Legge n. 76/2016 in materia di scioglimento.
  • Codice civile, disposizioni successorie applicabili alla parte dell’unione civile, tra cui artt. 540, 542, 581, 582 e 583.
  • Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6 e 44: disciplina dell’adozione e adozione in casi particolari.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 79/2022: tutela dei rapporti di parentela del minore adottato in casi particolari.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 68/2025: tutela dello status del figlio nato da PMA eterologa effettuata all’estero da una coppia di donne nella fattispecie esaminata.
  • ISTAT, Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi – Anno 2024, pubblicato il 19 gennaio 2026.

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