È possibile eliminare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne?
Sì, è possibile chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne quando questi ha raggiunto l’indipendenza economica oppure quando la sua mancata autosufficienza dipende da inerzia, scarso impegno negli studi o nella ricerca di un lavoro. La maggiore età, però, da sola non basta.
Nel mio studio legale a Napoli mi occupo frequentemente di separazioni, divorzi e controversie relative al mantenimento dei figli maggiorenni. Uno dei dubbi più comuni che mi viene sottoposto è proprio questo: “Mio figlio ha più di 18 anni. Devo continuare a mantenerlo?”
La risposta dipende dalla situazione concreta. Vediamo quando può essere richiesta la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne e quali elementi valuta il Tribunale.
Il mantenimento non termina automaticamente a 18 anni
Il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione dell’obbligo di mantenimento.
L’art. 337-septies del Codice civile prevede che il giudice possa disporre un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni che non siano ancora economicamente indipendenti.
Il principio deve però essere coordinato con gli artt. 315-bis e 337-ter c.c.: il mantenimento serve a consentire al figlio di completare seriamente il proprio percorso formativo e raggiungere una reale autonomia.
Non rappresenta, quindi, una forma di sostegno economico destinata a proseguire indefinitamente.
La Cassazione ha chiarito che il diritto non cessa semplicemente al compimento dei 18 anni, ma può venire meno quando il figlio:
- raggiunge una concreta autonomia economica;
- oppure avrebbe ragionevolmente potuto raggiungerla comportandosi con la dovuta diligenza.
La valutazione deve essere effettuata caso per caso.
Quando si può chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne?
In linea generale, la revoca può essere richiesta quando vengono meno le condizioni che avevano giustificato il mantenimento.
1. Il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica
È il caso più evidente.
Se il figlio ha trovato un’attività lavorativa che gli consente concretamente di provvedere alle proprie esigenze, il genitore può chiedere la cessazione dell’assegno.
Non conta soltanto l’esistenza formale di un contratto di lavoro. Il giudice valuta anche:
- stabilità dell’occupazione;
- reddito effettivamente percepito;
- continuità del rapporto;
- professionalità acquisita;
- concreta capacità del reddito di garantire autonomia.
Un impiego occasionale o scarsamente retribuito, quindi, non determina necessariamente l’autosufficienza.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3552 dell’11 febbraio 2025, ha escluso che un lavoro part-time precario e con retribuzione modesta sia sufficiente, da solo, a dimostrare l’indipendenza economica del figlio quando quest’ultimo stia seriamente completando la propria formazione e cercando una collocazione stabile.
2. Il figlio non studia e non cerca seriamente lavoro
La situazione cambia quando il mancato raggiungimento dell’autonomia economica deriva dall’inerzia del figlio.
Il mantenimento non può trasformarsi nel diritto di rimanere economicamente dipendenti dai genitori senza limiti di tempo.
Con l’ordinanza Cass. civ. n. 19623 del 16 luglio 2025, la Suprema Corte ha ribadito che, soprattutto quando si tratta di un “figlio adulto”, diventa sempre più rigorosa la verifica:
- del percorso di studio o formazione seguito;
- delle competenze professionali acquisite;
- dell’effettiva ricerca di un lavoro;
- delle ragioni oggettive che impediscono l’autonomia.
In sostanza, più aumenta l’età del figlio, più deve essere concretamente giustificata la permanenza del diritto al mantenimento.
3. Il percorso di studi si prolunga senza risultati adeguati
Frequentare l’università non significa automaticamente avere diritto al mantenimento per un tempo indefinito.
Il giudice può valutare la serietà del percorso: esami sostenuti, durata degli studi, risultati raggiunti e ragioni di eventuali ritardi.
Un percorso universitario effettivo e coerente può giustificare il mantenimento. Diverso è il caso di iscrizioni meramente formali, lunghi periodi di inattività o reiterati cambi di percorso privi di una ragione concreta.
Quando invece la revoca può essere negata?
La semplice circostanza che il figlio sia maggiorenne o abbia interrotto gli studi non è sufficiente in automatico.
La Cassazione, con ordinanza n. 12121 dell’8 maggio 2025, ha richiamato proprio la necessità di valutare la situazione concreta.
Nel caso esaminato, la figlia aveva circa vent’anni e non proseguiva gli studi. Secondo la Suprema Corte non era sufficiente fermarsi a questo dato: occorreva valutare anche la sua formazione, le concrete possibilità occupazionali e il mercato del lavoro del territorio.
Lo stesso principio è stato ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 25622 del 18 settembre 2025: se il figlio si trova nella fase finale di un percorso formativo serio che dovrebbe consentirgli l’ingresso nel mondo del lavoro, il sostegno economico dei genitori può ancora essere giustificato.
| Situazione del figlio | Revoca possibile? | Cosa valuta il giudice |
|---|---|---|
| Lavoro stabile e reddito adeguato | Generalmente sì | Effettiva autonomia economica |
| Lavoro precario o part-time | Non automaticamente | Reddito, durata e percorso formativo |
| Nessuno studio e nessuna seria ricerca di lavoro | Può essere sì | Età, inerzia e condotta del figlio |
| Studi seri e regolari | Generalmente no | Coerenza e andamento del percorso |
| Studi prolungati senza risultati | Possibile | Durata, impegno e ragioni del ritardo |
Chi deve provare che il mantenimento non è più dovuto?
Questo è un punto particolarmente importante.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 12121/2025, ha precisato che chi chiede in giudizio il riconoscimento del diritto oppure, al contrario, sostiene che siano venuti meno i suoi presupposti, deve allegare e dimostrare i fatti sui quali fonda la propria richiesta.
La prova può derivare anche da elementi presuntivi.
Quando il figlio è ormai molto lontano dalla maggiore età, il trascorrere del tempo può assumere un peso sempre maggiore nella valutazione. Per un figlio appena ventenne, invece, non è possibile applicare automaticamente lo stesso criterio utilizzato per un figlio di trenta o trentacinque anni.
È quindi fondamentale costruire la domanda di revoca sulla situazione reale: età, titolo di studio, esperienze lavorative, redditi, curriculum professionale e comportamento tenuto nella ricerca dell’autonomia.
Posso smettere semplicemente di pagare l’assegno?
No. Se esiste un provvedimento del giudice che prevede l’assegno, non consiglio mai di sospendere autonomamente i pagamenti.
Il fatto che il figlio abbia iniziato a lavorare non cancella da solo il precedente titolo giudiziale.
Occorre chiedere la revisione delle condizioni e la revoca del contributo.
L’art. 473-bis.29 c.p.c. consente infatti di chiedere in ogni momento la revisione dei provvedimenti economici quando sopravvengono giustificati motivi.
Anche la Cassazione, con ordinanza n. 3329 del 10 febbraio 2025, ha confermato che il genitore obbligato non può modificare unilateralmente le modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento.
Da quando produce effetti la revoca?
Questo aspetto può avere conseguenze economiche rilevanti.
In linea generale, la revoca o riduzione dell’assegno può avere effetto dalla data della domanda giudiziale di revisione, oppure da un momento successivo individuato dal giudice sulla base delle circostanze concrete.
Per questo, quando esistono già elementi seri che dimostrano l’autosufficienza del figlio, attendere inutilmente può significare continuare a versare somme che avrebbero potuto essere oggetto di una richiesta di revisione.
Come chiedere la revoca del mantenimento del figlio maggiorenne
Prima di iniziare il procedimento verifico sempre se esistano elementi concreti sufficienti a dimostrare il cambiamento della situazione.
Possono essere particolarmente rilevanti:
- contratto di lavoro e buste paga;
- attività professionale o imprenditoriale;
- conclusione o abbandono del percorso universitario;
- precedenti esperienze lavorative;
- età del figlio;
- durata della disoccupazione;
- comportamento concretamente tenuto nella ricerca di un impiego.
Non esiste, quindi, un’età fissa oltre la quale il mantenimento viene meno automaticamente. Conta la storia concreta del figlio e il suo effettivo percorso verso l’autonomia.
Revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne a Napoli
Se il provvedimento di separazione o divorzio prevede ancora il mantenimento di un figlio ormai maggiorenne, è possibile valutare una richiesta di modifica delle condizioni quando siano intervenuti fatti nuovi.
Può trattarsi, ad esempio, dell’ingresso nel mondo del lavoro, della conclusione degli studi, dell’abbandono del percorso formativo o della mancata ricerca concreta di un’occupazione.
Come avvocato a Napoli, prima di avviare il procedimento verifico soprattutto due aspetti: se le condizioni originarie siano realmente cambiate e se sia possibile dimostrarlo con elementi concreti.
La revoca dell’assegno non dipende infatti da formule automatiche, ma dalla qualità delle prove che vengono portate davanti al giudice.
Domande frequenti sulla revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne
A 18 anni posso chiedere automaticamente la revoca del mantenimento?
No. Il compimento dei 18 anni non determina automaticamente la cessazione dell’assegno. Occorre verificare se il figlio sia economicamente indipendente o se la mancata autonomia sia imputabile alla sua condotta.
Se mio figlio lavora posso smettere di pagare?
Non automaticamente. Bisogna valutare se il reddito sia effettivamente sufficiente a garantirgli autonomia. Inoltre, se l’assegno deriva da un provvedimento giudiziario, occorre ottenere la relativa modifica o revoca.
Un lavoro part-time fa perdere il mantenimento?
Non necessariamente. La Cassazione n. 3552/2025 ha chiarito che un lavoro part-time precario e scarsamente retribuito può non essere sufficiente a dimostrare l’indipendenza economica.
Fino a quale età devo mantenere mio figlio?
La legge non stabilisce un limite anagrafico preciso. L’età assume però un peso crescente: più il figlio diventa adulto, più rigorosa diventa la verifica delle ragioni che gli impediscono di raggiungere l’autonomia economica.
Posso chiedere la revoca se mio figlio non studia e non cerca lavoro?
Sì, può essere uno dei presupposti più rilevanti. Il mantenimento non è destinato a finanziare una situazione di inerzia volontaria. Il giudice valuterà comunque età, formazione, opportunità lavorative e comportamento complessivo del figlio.
Hai bisogno di valutare una richiesta di revoca?
Se ritieni che siano venute meno le condizioni per il mantenimento di tuo figlio maggiorenne, posso esaminare la situazione e verificare se vi siano i presupposti per chiedere la revoca o la modifica dell’assegno.
Ricevo presso il mio studio legale a Napoli e mi occupo di separazioni, divorzi e controversie relative al mantenimento dei figli.
Avv. Stefano Ruocco
