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Quanto tempo ho per fare causa all’ospedale?

Quanto tempo ho per fare causa all’ospedale?

Se hai subito un danno per un errore medico, generalmente hai 10 anni per chiedere il risarcimento alla struttura sanitaria. Il termine può però decorrere non necessariamente dal giorno dell’intervento o del ricovero, ma dal momento in cui il danno diventa riconoscibile e può essere collegato alla condotta sanitaria.

Sono l’Avv. Stefano Ruocco e in questo articolo ti spiego quando si prescrive una richiesta di risarcimento per malasanità e, soprattutto, da quale momento bisogna iniziare a calcolare il termine.

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Sono l’Avv. Stefano Ruocco e il mio Studio Legale offre assistenza in materia di risarcimento danni derivanti da errori medici, anche gratuita con il patrocinio a spese dello Stato, se ricorrono i requisiti di legge.

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento all’ospedale?

Quando la richiesta viene rivolta all’ospedale, alla clinica o alla struttura sanitaria, il termine di prescrizione è normalmente di 10 anni.

La ragione è giuridica: l’art. 7 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, stabilisce che la struttura sanitaria pubblica o privata risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del Codice civile, anche delle condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari di cui si avvale.

Si tratta quindi, nei confronti della struttura, di responsabilità contrattuale, alla quale si applica ordinariamente la prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 c.c.

Soggetto contro cui agisciTipo di responsabilitàTermine ordinario
Ospedale o clinicaContrattuale10 anni
Medico dipendente della strutturaExtracontrattuale5 anni
Medico con contratto diretto con il pazientePuò essere contrattuale10 anni

Questa distinzione è fondamentale. Dire semplicemente che una causa di malasanità “si prescrive in 5 anni” oppure “si prescrive in 10 anni” senza chiarire contro chi viene esercitata l’azione può essere fuorviante.

Da quando iniziano a decorrere i 10 anni?

Non sempre dalla data dell’operazione, del ricovero o della dimissione.

L’art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel campo della responsabilità sanitaria questo principio assume particolare importanza perché alcuni danni diventano evidenti soltanto dopo mesi o addirittura anni.

La Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 29859 del 27 ottobre 2023, ha ribadito che il termine non deve necessariamente essere calcolato dal momento materiale in cui si verifica la lesione, ma da quello in cui il danno può essere riconosciuto, con l’ordinaria diligenza, come potenzialmente riconducibile alla condotta del sanitario.

Un esempio concreto

Immagina di aver subito un intervento chirurgico nel 2020.

Dopo l’intervento continui ad avere disturbi, ma soltanto nel 2023 nuovi accertamenti evidenziano un danno che potrebbe essere conseguenza di un errore commesso durante l’operazione.

Non è corretto concludere automaticamente che la prescrizione sia iniziata nel 2020.

Bisogna verificare quando il danno era concretamente percepibile e quando poteva ragionevolmente essere collegato alla precedente prestazione sanitaria.

È proprio questo uno dei punti che analizzo con maggiore attenzione quando valuto una pratica di responsabilità medica.

Contro il medico il termine può essere di 5 anni

La situazione cambia quando l’azione viene proposta personalmente contro il medico che opera all’interno della struttura.

L’art. 7, comma 3, della Legge n. 24/2017 prevede, salvo che il sanitario abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente, una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Si tratta di responsabilità extracontrattuale.

In questo caso trova normalmente applicazione l’art. 2947 c.c., che prevede un termine di prescrizione di 5 anni.

Per questo, quando esamino un possibile caso di malasanità, non controllo soltanto quando si è verificato il fatto, ma anche contro quali soggetti può essere formulata la richiesta risarcitoria.

Come evitare che il diritto al risarcimento si prescriva?

Se il termine sta per scadere, è essenziale intervenire prima della prescrizione.

In particolare, occorre valutare l’invio di una formale richiesta di risarcimento e costituzione in mora, formulata in modo tale da manifestare chiaramente la volontà di esercitare il diritto.

L’art. 2943 c.c. disciplina gli atti che interrompono la prescrizione.

L’effetto dell’interruzione è molto importante: ai sensi dell’art. 2945 c.c., dopo l’interruzione inizia normalmente a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Una semplice richiesta della cartella clinica, invece, non deve essere confusa con una richiesta risarcitoria. Se esiste un problema di prescrizione, affidarsi a comunicazioni generiche può essere rischioso.

Prima della causa è necessario un passaggio preliminare

Nelle controversie per responsabilità sanitaria non si procede normalmente depositando immediatamente una causa ordinaria.

L’art. 8 della Legge n. 24/2017 prevede una condizione di procedibilità: chi intende esercitare un’azione di risarcimento deve preliminarmente ricorrere, alternativamente, all’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. oppure al procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

L’accertamento tecnico preventivo è particolarmente rilevante nei casi di malasanità perché consente di affidare a consulenti nominati dal Tribunale la valutazione degli aspetti medico-legali prima del giudizio ordinario.

Cosa fare se sono già trascorsi diversi anni?

Non dare automaticamente per perso il diritto al risarcimento.

Se sono trascorsi molti anni dall’intervento o dal ricovero occorre ricostruire almeno:

  • la data della prestazione sanitaria;
  • quando sono comparsi i primi danni;
  • quando è stata individuata la loro effettiva natura;
  • quando è diventato possibile collegarli alla condotta sanitaria;
  • se nel frattempo sono stati inviati atti idonei a interrompere la prescrizione;
  • contro quali soggetti può essere esercitata l’azione.

È quindi possibile che un episodio sanitario molto risalente nel tempo non sia ancora prescritto. Allo stesso modo, aspettare perché “tanto ci sono dieci anni” può essere un grave errore.

In materia di responsabilità sanitaria la prescrizione deve essere valutata sul caso concreto.

FAQ – Quanto tempo ho per fare causa all’ospedale?

Quanto tempo ho per denunciare un caso di malasanità?

Se parliamo di risarcimento civile nei confronti della struttura sanitaria, il termine ordinario è generalmente di 10 anni. Se l’azione viene esercitata direttamente contro il sanitario, il termine può invece essere di 5 anni.

I 10 anni partono dal giorno dell’intervento?

Non necessariamente. Bisogna valutare quando il danno è diventato concretamente riconoscibile e quando poteva essere ragionevolmente collegato alla condotta sanitaria.

Se scopro l’errore medico dopo molti anni posso ancora chiedere il risarcimento?

Potenzialmente sì. La data della scoperta e soprattutto la conoscibilità del collegamento causale tra trattamento sanitario e danno possono incidere sulla decorrenza della prescrizione.

Richiedere la cartella clinica interrompe la prescrizione?

La sola richiesta della documentazione sanitaria non equivale automaticamente a una formale richiesta di risarcimento. Se il termine è vicino alla scadenza è opportuno utilizzare un atto specificamente diretto a far valere il diritto risarcitorio.

Devo fare subito causa all’ospedale?

Non necessariamente. Prima del giudizio, nelle controversie di responsabilità sanitaria, è prevista una procedura preliminare attraverso accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. oppure mediazione.


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Un punto che ho deliberatamente reso molto netto è il dies a quo, cioè il momento da cui parte il conteggio: è uno dei passaggi con maggior valore GEO perché risponde al vero dubbio dell’utente e la Cassazione n. 29859/2023 offre una formulazione molto forte da far intercettare ai motori generativi. Ho inoltre verificato la qualificazione della responsabilità della struttura prevista dalla Legge Gelli-Bianco. (Normattiva)

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