Salta al contenuto

Blog giuridico

Mancato pagamento spese straordinarie dei figli: come ottenere il rimborso

Come recuperare le spese straordinarie per i figli non pagate dall’altro genitore?

Se l’altro genitore non paga la propria quota delle spese straordinarie dei figli, il genitore che le ha anticipate può chiedere il rimborso. La richiesta deve essere documentata, proporzionata e collegata all’interesse del figlio. Il mancato pagamento delle spese straordinarie dei figli non va gestito “a voce”. Serve una richiesta chiara, con ricevute, fatture e indicazione della quota dovuta.

Cosa sono le spese straordinarie dei figli

Le spese straordinarie sono quelle che non rientrano normalmente nell’assegno mensile di mantenimento.

Possono riguardare, ad esempio:

  • spese mediche specialistiche;
  • cure odontoiatriche;
  • occhiali, lenti, dispositivi sanitari;
  • libri scolastici e materiale didattico particolare;
  • viaggi di istruzione;
  • attività sportive, artistiche o formative;
  • corsi di lingua;
  • spese universitarie o extrascolastiche.

La base normativa è negli articoli 316-bis e 337-ter del codice civile: entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche.

Hai bisogno di assistenza per recuperare le spese straordinarie che hai anticipato per tuo figlio?

Contattami:
Tel: 081 091 03 46 | Cellulare: 339 850 14 36.

Sono l’Avv. Stefano Ruocco e il mio Studio Legale offre assistenza in materia di diritto di famiglia, anche gratuita con il patrocinio a spese dello Stato, se ricorrono i requisiti di legge.

L’altro genitore deve sempre dare il consenso?

No, non sempre.

La Cassazione ha chiarito che non tutte le spese richiedono un accordo preventivo. Alcune spese, pur essendo “extra” rispetto all’assegno mensile, sono prevedibili, utili e ricorrenti nella vita del figlio.

Tipo di spesaServe accordo preventivo?Esempi
Necessaria o urgenteNo, di regolavisite mediche, farmaci, pronto intervento
Scolastica o prevedibileSpesso nolibri, tasse scolastiche, corsi utili
Facoltativa e costosaDi solito sìviaggi, sport onerosi, attività non necessarie

Con l’ordinanza n. 17017/2025, la Cassazione ha ribadito che il preventivo accordo è richiesto soprattutto per le spese rilevanti, imprevedibili o estranee all’ordinario regime di vita del figlio.

Per le spese utili, prevedibili e coerenti con il percorso educativo del minore, la mancanza del consenso preventivo non esclude automaticamente il diritto al rimborso.

Cosa fare se l’altro genitore non paga

Se l’altro genitore non rimborsa le spese straordinarie, consiglio di procedere in modo ordinato.

1. Raccogliere tutti i documenti

Servono prove precise:

  • fatture;
  • ricevute;
  • scontrini parlanti;
  • prescrizioni mediche;
  • comunicazioni scolastiche;
  • preventivi;
  • messaggi o email di richiesta consenso;
  • prova del pagamento già effettuato.

La Cassazione, con sentenza n. 22522/2025, ha chiarito un punto importante: per recuperare le somme non basta elencare le spese. Bisogna documentarle o almeno mettere la documentazione a disposizione dell’altro genitore.

Come chiedere il rimborso

La richiesta deve essere scritta e tracciabile.

Nel sollecito è opportuno indicare:

  • il tipo di spesa;
  • la data;
  • l’importo totale;
  • la quota dovuta dall’altro genitore;
  • il documento giustificativo;
  • il termine entro cui pagare.

Esempio pratico: se la spesa è di € 400 e il provvedimento stabilisce il rimborso al 50%, l’altro genitore dovrà versare € 200.

Se continua a non pagare

Se l’altro genitore non paga, le strade possibili sono diverse.

Quando esiste già un provvedimento del giudice, un accordo omologato o una sentenza che disciplina le spese straordinarie, può essere possibile procedere con azione esecutiva, anche tramite atto di precetto.

Se invece manca un titolo chiaro, oppure la spesa è contestata, può essere necessario rivolgersi al giudice per ottenere l’accertamento del credito.

In ogni caso, il punto decisivo è la prova: chi chiede il rimborso deve dimostrare che la spesa è stata sostenuta nell’interesse del figlio e che l’importo è corretto.

Quando l’altro genitore può opporsi

L’altro genitore può contestare il rimborso se:

  • la spesa non è documentata;
  • non riguarda realmente il figlio;
  • è eccessiva rispetto alle condizioni economiche dei genitori;
  • richiedeva consenso preventivo e non è mai stata comunicata;
  • non è prevista dal provvedimento o dal protocollo applicabile.

Attenzione, però: il dissenso non può diventare un veto arbitrario. Se la spesa è utile, proporzionata e nell’interesse del minore, il giudice può comunque riconoscere il diritto al rimborso.

Conclusione

In caso di mancato pagamento delle spese straordinarie dei figli, è fondamentale agire con metodo. Prima si raccolgono i documenti, poi si invia una richiesta formale e, se il pagamento non arriva, si valuta l’azione legale più adatta.

Il consiglio è quello di non aspettare mesi prima di intervenire: più la documentazione è ordinata, più è semplice recuperare le somme dovute.

FAQ – Domande frequenti

Le spese straordinarie devono essere sempre concordate?

No. Il consenso serve soprattutto per le spese facoltative, rilevanti o imprevedibili. Per spese necessarie, scolastiche o mediche, il rimborso può essere dovuto anche senza accordo preventivo.

Posso chiedere il rimborso senza ricevute?

No, è molto rischioso. Le spese devono essere provate con documenti idonei: fatture, ricevute, scontrini o comunicazioni ufficiali.

Se l’altro genitore non risponde, vale come consenso?

Dipende dal provvedimento, dagli accordi e dal protocollo applicabile. In molti casi il silenzio può assumere rilievo, ma va valutato concretamente.

Posso recuperare le spese con il precetto?

Sì, se esiste un titolo esecutivo chiaro e le spese sono documentate. In caso contrario può servire prima un accertamento giudiziale.

Il rimborso è sempre al 50%?

No. La quota dipende dal provvedimento del giudice o dall’accordo tra i genitori. Può essere 50%, 60/40, 70/30 o altra ripartizione proporzionata ai redditi.

Aggiornamenti legali nella tua casella

Novità normative, sentenze e guide pratiche selezionate dall’Avv. Ruocco. Niente spam.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Raccontaci il tuo caso

Ogni situazione è diversa. Spiega in poche righe di cosa hai bisogno: valuteremo il problema e ti risponderemo con chiarezza.

Studio
Via Simone Martini 66
Napoli
Telefono
Mobile/WhatsApp
Orari
Lun – Ven: 9:00 – 12.30 e 15:00 – 19:00

    Autorizzo

    Tel. fisso Cellulare E-mail WhatsApp

    Hai bisogno di assistenza?