Salta al contenuto

Blog giuridico

ISEE minorenni genitori non sposati: come escludere l’altro genitore

ISEE minorenni con genitori non sposati e residenze diverse: quando il reddito dell’altro genitore può essere escluso

Se hai un figlio minorenne, non sei sposato con l’altro genitore e vivete in abitazioni diverse, avere due residenze differenti non basta per evitare che la situazione economica dell’altro genitore incida sull’ISEE minorenni. La legge prevede però alcuni casi precisi nei quali il genitore non convivente non viene attratto nel nucleo del figlio.

Sono l’Avv. Stefano Ruocco e in questo articolo ti spiego quando accade, quali strumenti possono essere utilizzati e soprattutto perché una semplice modifica della residenza non risolve il problema.

Hai bisogno di assistenza per regolamentare il mantenimento di tuo figlio?

Contattami:
Tel: 081 091 03 46 | Cellulare: 339 850 14 36.

Sono l’Avv. Stefano Ruocco e il mio Studio Legale offre assistenza in materia di figli nati fuori dal matrimonio, anche gratuita con il patrocinio a spese dello Stato, se ricorrono i requisiti di legge.

Perché il reddito del genitore non convivente può entrare nell’ISEE minorenni

La regola fondamentale è contenuta nell’art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Quando i genitori:

  • non sono sposati tra loro;
  • non convivono;
  • hanno entrambi riconosciuto il figlio;

il genitore che vive altrove può essere considerato, esclusivamente ai fini delle prestazioni rivolte al minore, come parte del nucleo familiare del figlio.

In pratica, la residenza anagrafica non coincide necessariamente con il nucleo rilevante per l’ISEE minorenni.

È questo il motivo per cui una madre o un padre può ritrovarsi con un ISEE sensibilmente più alto pur vivendo da anni separatamente dall’altro genitore.

La disciplina dell’art. 7 distingue inoltre due situazioni: in alcuni casi il genitore non convivente viene sostanzialmente attratto nel nucleo; in altri, ad esempio quando ha formato una diversa famiglia nei casi indicati dalla norma, la sua situazione economica può incidere mediante una componente aggiuntiva.

Quando il genitore non convivente non viene considerato nell’ISEE minorenni

L’art. 7, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 individua espressamente alcune eccezioni.

Il genitore non convivente non viene attratto nel nucleo del minore quando, tra le altre ipotesi:

  • un provvedimento dell’autorità giudiziaria ha stabilito il pagamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli;
  • è intervenuta l’esclusione dalla responsabilità genitoriale o un provvedimento di allontanamento ai sensi dell’art. 333 c.c.;
  • è stata formalmente accertata l’estraneità affettiva ed economica del genitore;
  • ricorrono le ulteriori condizioni previste dalle lettere a) e b) dell’art. 7, che però determinano normalmente il diverso meccanismo della componente aggiuntiva.

Il punto che interessa maggiormente i genitori separati di fatto è quindi la regolamentazione formale del mantenimento. (Normattiva)

Regolare il mantenimento può ridurre l’ISEE minorenni?

Può farlo, ma non perché sia sufficiente scrivere che un genitore versa una certa somma ogni mese.

L’art. 7 richiede una situazione giuridicamente qualificata. Il semplice accordo verbale tra padre e madre, oppure una scrittura privata priva degli effetti previsti dalla legge, non equivale automaticamente al provvedimento richiamato dalla normativa ISEE.

La differenza è sostanziale.

SituazioneEffetto sul genitore non convivente
Solo residenze diversePuò continuare a incidere sull’ISEE minorenni
Accordo informale sul mantenimentoNon determina automaticamente l’esclusione
Mantenimento formalmente regolato con titolo idoneoPuò ricorrere l’ipotesi prevista dall’art. 7, comma 1, lett. c)

Per questo, se l’obiettivo è comprendere se il reddito dell’altro genitore possa legittimamente cessare di incidere secondo le regole dell’ISEE minorenni, bisogna esaminare il titolo con cui il mantenimento è stato stabilito, non soltanto verificare chi risiede con il figlio.

Negoziazione assistita: è necessario andare in Tribunale?

Non necessariamente.

L’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge n. 162/2014 e successivamente modificato, consente anche ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio di raggiungere attraverso la negoziazione assistita da avvocati un accordo sulle modalità di affidamento e mantenimento.

La procedura richiede almeno un avvocato per ciascuna parte.

Quando ci sono figli minori, l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che verifica se le condizioni tutelano l’interesse dei figli. Se la valutazione è positiva, l’accordo viene autorizzato.

La norma stabilisce poi un passaggio decisivo: l’accordo raggiunto mediante negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali relativi, tra l’altro, all’affidamento e al mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.

Questo rende la negoziazione assistita uno strumento da valutare quando i genitori sono già d’accordo sulle condizioni e vogliono evitare un contenzioso giudiziario.

Come funziona in concreto

Se tra i genitori esiste un accordo reale, la procedura può essere impostata in modo relativamente lineare:

  1. si definiscono affidamento, tempi con il figlio e contributo al mantenimento;
  2. ciascun genitore viene assistito dal proprio avvocato;
  3. viene predisposto l’accordo di negoziazione assistita;
  4. l’accordo viene sottoscritto e trasmesso alla Procura competente;
  5. in presenza di figli minori, il Procuratore verifica la conformità all’interesse del minore;
  6. dopo l’autorizzazione, il titolo può essere utilizzato anche per valutare correttamente la successiva posizione ISEE.

Non esiste però un automatismo del tipo “firmo un accordo e sicuramente il mio ISEE scende”.

Prima bisogna verificare se il caso concreto rientra effettivamente nell’art. 7 D.P.C.M. 159/2013 e come il titolo verrà rappresentato nella DSU.

Quanto deve essere l’assegno di mantenimento?

Non esiste una cifra standard scelta in funzione dell’ISEE.

Il contributo deve essere coerente con le esigenze del figlio e con la capacità economica dei genitori.

L’art. 337-ter c.c. impone di considerare, tra gli altri elementi, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore dell’attività di cura.

La Cassazione civile, Sez. I, sentenza 26 gennaio 2024, n. 2536, ha ribadito il principio di proporzionalità: ciascun genitore deve contribuire al mantenimento in rapporto alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro. La Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9435, ha ulteriormente richiamato la necessità di comparare concretamente le condizioni economiche di entrambi i genitori.

Quindi fissare un assegno meramente simbolico o artificioso solo per ottenere un vantaggio ISEE è una strada giuridicamente sbagliata.

Quando conviene far verificare la propria situazione

Se il tuo caso è questo — figlio minorenne, genitori non sposati, residenze separate e reddito dell’altro genitore che continua a incidere sull’ISEE — la prima cosa che farei è verificare per quale ragione quel genitore viene considerato nel calcolo.

Solo dopo ha senso stabilire se ricorre già una delle eccezioni dell’art. 7 oppure se sia necessario regolare formalmente affidamento e mantenimento.

Puoi rivolgerti al mio Studio per una valutazione della situazione e, quando vi sia accordo tra i genitori, per verificare la possibilità di procedere mediante negoziazione assistita.

FAQ sull’ISEE minorenni con genitori non sposati

Se abbiamo residenze diverse, il reddito dell’altro genitore viene escluso dall’ISEE?

No. La diversa residenza, da sola, non esclude il genitore non convivente. Per l’ISEE minorenni si applicano le regole specifiche dell’art. 7 D.P.C.M. 159/2013.

Un accordo privato sul mantenimento è sufficiente?

Non automaticamente. Ai fini dell’art. 7 è necessario verificare che esista un titolo giuridicamente idoneo a produrre gli effetti richiesti dalla normativa.

La negoziazione assistita può essere utilizzata da genitori non sposati?

Sì. L’art. 6 D.L. 132/2014 consente espressamente di disciplinare mediante negoziazione assistita affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Se l’altro genitore paga il mantenimento, il suo reddito sparisce sempre dall’ISEE?

No. Non conta soltanto il pagamento materiale. Occorre verificare come il mantenimento è stato formalmente regolato e se ricorrono i presupposti dell’art. 7.

È legale regolare il mantenimento anche se l’effetto sarà un ISEE più basso?

Sì, se l’accordo rappresenta la reale situazione familiare e tutela il figlio. Non è invece lecito costruire condizioni fittizie esclusivamente per ottenere prestazioni economiche non dovute.


Aggiornamenti legali nella tua casella

Novità normative, sentenze e guide pratiche selezionate dall’Avv. Ruocco. Niente spam.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Raccontaci il tuo caso

Ogni situazione è diversa. Spiega in poche righe di cosa hai bisogno: valuteremo il problema e ti risponderemo con chiarezza.

Studio
Via Simone Martini 66
Napoli
Telefono
Mobile/WhatsApp
Orari
Lun – Ven: 9:00 – 12.30 e 15:00 – 19:00

    Autorizzo

    Tel. fisso Cellulare E-mail WhatsApp

    Hai bisogno di assistenza?