Se l’altro genitore non versa il mantenimento per i figli, non devi limitarti ad aspettare o sollecitare informalmente. Puoi agire per recuperare gli arretrati, ottenere il pagamento diretto dallo stipendio o da altri redditi e, nei casi più gravi, valutare anche la denuncia penale.
Io sono l’Avv. Stefano Ruocco e in questo articolo ti spiego, in modo chiaro, quali strumenti puoi usare quando il genitore obbligato non paga l’assegno di mantenimento.
Il mantenimento dei figli è un obbligo preciso
Il mantenimento dei figli non è una scelta personale del genitore. È un obbligo giuridico.
L’art. 337-ter c.c. stabilisce che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice può quindi prevedere un assegno periodico, tenendo conto di:
- esigenze attuali del figlio;
- tenore di vita goduto durante la convivenza;
- tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- risorse economiche di entrambi;
- valore dei compiti domestici e di cura.
Anche l’art. 316-bis c.c. conferma che i genitori devono adempiere ai propri obblighi verso i figli secondo le rispettive sostanze e capacità lavorative.
Primo passo: verificare il titolo che prevede il mantenimento
Prima di agire, bisogna controllare quale documento stabilisce l’obbligo di pagamento.
Può trattarsi di:
- sentenza di separazione o divorzio;
- decreto del Tribunale;
- accordo di negoziazione assistita;
- provvedimento relativo a figli nati fuori dal matrimonio.
Questo documento è fondamentale perché consente di quantificare gli arretrati e avviare le azioni di recupero.
Cosa fare concretamente se il mantenimento non viene pagato
La prima cosa da fare è ricostruire con precisione gli importi non versati.
Ti consiglio di conservare:
- provvedimento del giudice o accordo;
- estratti conto bancari;
- messaggi o email di sollecito;
- ricevute delle spese sostenute per i figli;
- documentazione sulle spese straordinarie.
Dopo questa verifica, si può procedere con una diffida formale, chiedendo il pagamento entro un termine preciso. Se il genitore continua a non pagare, si passa agli strumenti giudiziari.
Gli strumenti legali per recuperare il mantenimento
| Strumento | Quando si usa | Effetto |
|---|---|---|
| Diffida legale | Primo inadempimento o ritardi ripetuti | Mette formalmente in mora il genitore |
| Pignoramento | Se ci sono arretrati non pagati | Aggredisce stipendio, conto corrente o altri beni |
| Pagamento diretto del terzo | Se l’inadempimento dura almeno 30 giorni | Il datore di lavoro o altro debitore paga direttamente il genitore creditore |
Pagamento diretto dallo stipendio: quando è possibile
L’art. 473-bis.37 c.p.c. consente, dopo la costituzione in mora e un inadempimento di almeno 30 giorni, di notificare il provvedimento al terzo che deve somme al genitore obbligato.
In pratica, se l’altro genitore lavora come dipendente, si può chiedere al datore di lavoro di versare direttamente l’assegno al genitore che sostiene le spese dei figli.
È uno strumento molto utile perché evita di inseguire ogni mese il pagamento.
Si possono chiedere garanzie o il sequestro dei beni?
Sì. L’art. 473-bis.36 c.p.c. prevede che i provvedimenti economici in favore dei figli siano immediatamente esecutivi e possano costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Inoltre, se c’è il rischio che il genitore obbligato si sottragga al pagamento, il giudice può:
- imporre garanzie personali o reali;
- autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili o crediti;
- modificare o revocare le misure se cambiano le condizioni.
Il mancato mantenimento è reato?
Può esserlo.
L’art. 570-bis c.p. punisce la violazione degli obblighi economici in materia di separazione, divorzio e affidamento condiviso dei figli.
La Cassazione penale, con sentenza n. 19715/2025, ha chiarito che può rilevare penalmente anche il mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o dall’accordo tra i genitori, quando riguardano bisogni dei figli.
Attenzione però: non ogni ritardo isolato diventa automaticamente reato. Occorre valutare la gravità, la durata dell’inadempimento e la concreta situazione economica del genitore obbligato.
Il genitore può autoridursi il mantenimento?
No. Il genitore obbligato non può decidere da solo di pagare meno.
Se ha perso il lavoro o ha avuto una reale riduzione del reddito, deve chiedere al Tribunale la modifica delle condizioni. Fino a quando il giudice non modifica il provvedimento, l’importo resta dovuto.
FAQ – Domande frequenti
Dopo quanto tempo posso agire se il mantenimento non viene pagato?
Puoi agire già dal primo mancato pagamento. Per il pagamento diretto del terzo, l’art. 473-bis.37 c.p.c. richiede un inadempimento di almeno 30 giorni dopo la messa in mora.
Posso recuperare anche gli arretrati?
Sì. Gli importi non versati possono essere richiesti con azione esecutiva, ad esempio tramite pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di altri crediti.
Le spese straordinarie non pagate si possono recuperare?
Sì, se sono previste dal provvedimento o dall’accordo e sono documentate. In alcuni casi, il mancato pagamento può avere anche rilievo penale.
Se l’altro genitore è disoccupato, deve pagare comunque?
La disoccupazione non cancella automaticamente l’obbligo. Serve una modifica giudiziale. Fino ad allora, l’importo stabilito resta dovuto.
Devo fare subito denuncia?
Non sempre. Prima va valutato il caso concreto. Spesso conviene partire dal recupero civile delle somme; la denuncia penale va considerata quando l’inadempimento è grave, persistente o incide concretamente sui bisogni dei figli.
