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Accordo di mantenimento dei figli senza andare in Tribunale

Accordo di mantenimento dei figli tra genitori non coniugati: come farlo senza andare in Tribunale

Se siete genitori non coniugati e avete già raggiunto un’intesa, potete formalizzare l’affidamento e il mantenimento dei figli con la negoziazione assistita, senza partecipare a un’udienza. Serve un avvocato per ciascun genitore e, in presenza di figli minori, l’autorizzazione del Pubblico Ministero.

Il fatto che non siate sposati non riduce i diritti dei vostri figli. L’art. 315 c.c. riconosce un unico stato giuridico di figlio, mentre gli artt. 315-bis e 337-bis c.c. tutelano il diritto al mantenimento e regolano la responsabilità genitoriale anche quando la coppia non è mai stata coniugata.

Hai bisogno di assistenza per un accordo di mantenimento ed affidamento dei tuoi figli?

Contattami:
Tel: 081 091 03 46 | Cellulare: 339 850 14 36.

Sono l’Avv. Stefano Ruocco e il mio Studio Legale offre assistenza in materia di figli nati da genitori non sposati, anche gratuita con il patrocinio a spese dello Stato, se ricorrono i requisiti di legge.

La soluzione più sicura: la negoziazione assistita

L’accordo di mantenimento dei figli può essere concluso fuori dal Tribunale attraverso la negoziazione assistita prevista dall’art. 6, comma 1-bis, del D.L. 132/2014, come modificato dalla riforma Cartabia.

Questa procedura consente di disciplinare:

  • l’affidamento dei figli minori;
  • la loro residenza abituale e i tempi con ciascun genitore;
  • il contributo mensile al mantenimento;
  • la ripartizione delle spese straordinarie;
  • il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • la modifica di condizioni già concordate o stabilite.

Scrittura privata, negoziazione assistita o Tribunale?

SoluzioneControllo previstoTutela pratica
Scrittura privataNessun controllo preventivoValida entro i limiti dell’interesse del figlio, ma non equivale a un provvedimento giudiziale
Negoziazione assistitaAutorizzazione del Pubblico Ministero se vi sono figli da tutelareProduce gli effetti del provvedimento giudiziale ed è titolo esecutivo
Ricorso in TribunaleDecisione del giudiceNecessario se manca l’accordo o occorrono provvedimenti urgenti

Se l’intesa è completa, consiglio la negoziazione assistita: evita l’udienza e offre una tutela molto più forte rispetto a una semplice scrittura firmata in autonomia.

Come si conclude l’accordo senza udienza

La procedura segue passaggi precisi:

  1. Ogni genitore nomina l’avvocato.
  2. Si raccolgono i documenti. Di regola servono certificati di nascita e stato di famiglia, oltre alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio. Le prassi possono variare tra le Procure.
  3. Gli avvocati redigono l’accordo. Le clausole devono essere chiare, concrete e coerenti con le esigenze dei figli.
  4. L’accordo viene sottoscritto. I difensori certificano le firme e la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
  5. Gli avvocati lo trasmettono al Pubblico Ministero entro dieci giorni. Se l’accordo tutela l’interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo autorizza.

Solo se il Pubblico Ministero ritiene l’accordo non conforme all’interesse dei figli, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, che fissa la comparizione delle parti entro i successivi trenta giorni.

Cosa deve prevedere un buon accordo sull’affidamento

Un accordo generico rischia di creare nuovi conflitti. Per questo indico con precisione almeno:

  • affidamento condiviso o, quando ne ricorrono i presupposti, esclusivo;
  • residenza abituale del figlio;
  • giorni, orari e modalità di permanenza con ciascun genitore;
  • gestione di vacanze, festività e compleanni;
  • accompagnamenti e riconsegne;
  • modalità di comunicazione tra genitori;
  • decisioni su scuola, salute, attività sportive ed educazione.

L’art. 337-ter c.c. pone al centro il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. L’organizzazione concreta deve però essere costruita sulle esigenze reali del figlio, non su una divisione matematica del tempo.

Come determinare il mantenimento dei figli

Il mantenimento non è automaticamente diviso al 50%. Ai sensi degli artt. 316-bis e 337-ter, comma 4, c.c., il contributo deve rispettare il principio di proporzionalità.

Occorre considerare:

  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori;
  • i tempi trascorsi presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi;
  • il valore economico dei compiti di cura e domestici assunti da ciascuno.

Nell’accordo di mantenimento dei figli è opportuno indicare l’importo mensile, il giorno e il mezzo di pagamento, l’eventuale rivalutazione ISTAT e la decorrenza. Vanno inoltre definite le spese straordinarie, distinguendo quelle che richiedono un accordo preventivo da quelle urgenti o necessarie, con percentuali, documenti e termini per il rimborso.

Una semplice scrittura privata è valida?

Sì, ma non offre la stessa protezione della negoziazione assistita.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 663 dell’11 gennaio 2022, ha riconosciuto la validità dell’accordo negoziale tra genitori non coniugati sul mantenimento.

Ha però precisato che i genitori possono regolare le modalità di adempimento, non rinunciare al diritto del figlio. L’accordo resta vincolante solo finché risponde al suo interesse morale e materiale.

La Cassazione n. 1324 del 20 gennaio 2025 ha ribadito questo principio. L’obbligo di mantenere il figlio deriva direttamente dalla legge: un genitore non può quindi sospendere il pagamento perché l’altro non rispetta una diversa clausola dell’accordo.

In concreto, la scrittura privata:

  • non può comprimere i diritti del figlio;
  • può essere superata se cambiano le sue esigenze;
  • non ha l’immediata efficacia esecutiva dell’accordo di negoziazione assistita;
  • può lasciare spazio a contestazioni sull’interpretazione delle clausole.

Quando non si può evitare il Tribunale

Il ricorso al giudice diventa necessario quando:

  • manca un accordo su affidamento, tempi o mantenimento;
  • vi è un rischio concreto per il benessere del minore;
  • servono provvedimenti urgenti;
  • il Pubblico Ministero non autorizza l’accordo;
  • uno dei genitori non fornisce dati attendibili sulla propria situazione economica.

Se avete già raggiunto un’intesa, posso trasformarla in clausole chiare e tutelanti. L’obiettivo non è soltanto evitare il Tribunale, ma costruire un assetto stabile, eseguibile e realmente adatto ai vostri figli.

Domande frequenti sull’accordo di mantenimento dei figli

Se siamo d’accordo, serve comunque l’autorizzazione del Pubblico Ministero?

Sì, quando vi sono figli minori, maggiorenni incapaci, con disabilità grave o non economicamente autosufficienti. Il controllo serve a verificare che l’accordo rispetti il loro interesse.

Dobbiamo presentarci davanti a un giudice?

Normalmente no. L’udienza si rende necessaria solo se il Pubblico Ministero non autorizza l’accordo e trasmette gli atti al Presidente del Tribunale.

L’accordo può essere modificato in futuro?

Sì. Se cambiano redditi, tempi di permanenza o necessità dei figli, le condizioni possono essere modificate con una nuova negoziazione assistita oppure, in mancanza di intesa, con ricorso al giudice.

Cosa accade se un genitore non paga?

L’accordo di negoziazione assistita autorizzato produce gli effetti del provvedimento giudiziale ed è titolo esecutivo ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.L. 132/2014. Il genitore creditore può quindi agire per il recupero delle somme dovute.

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