Salta al contenuto

Divorzio

Quando cessa l’assegno di mantenimento al figlio?

L’assegno di mantenimento al figlio non cessa automaticamente al compimento dei 18 anni. Cessa quando il figlio diventa economicamente autosufficiente oppure quando, pur potendo farlo, non si attiva seriamente per studiare, formarsi o cercare lavoro.

Fino a quando devo pagare il mantenimento a mio figlio?

Devi pagare l’assegno di mantenimento fino a quando tuo figlio non raggiunge una reale indipendenza economica oppure fino a quando un giudice non accerta che non ha più diritto a riceverlo.

Questo significa una cosa molto importante: non basta che il figlio sia maggiorenne.

La legge italiana non prevede una soglia fissa, come 18, 21, 25 o 30 anni. Il criterio decisivo è un altro:

  • il figlio studia seriamente?
  • sta cercando lavoro in modo concreto?
  • ha raggiunto una professionalità spendibile?
  • ha già lavorato?
  • ha rifiutato offerte ragionevoli?
  • è ancora realmente non autosufficiente?
  • la sua mancata indipendenza dipende da cause oggettive o da inerzia?

Il punto centrale è questo: il mantenimento non può trasformarsi in una rendita senza limiti di tempo.

Hai bisogno di assistenza per chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento?

Contattami:
Tel: 081 091 03 46 | Cellulare: 339 850 14 36.

Sono l’Avv. Stefano Ruocco e il mio studio legale offre assistenza in materia di separazione, divorzio, mantenimento dei figli e modifica delle condizioni economiche. Lo studio offre assistenza legale anche gratuita con patrocinio a spese dello Stato, quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

Cosa dice la legge sull’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne

Il riferimento principale è l’art. 337-septies del Codice Civile.

La norma stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico.

Quindi:

  • il figlio maggiorenne può ancora avere diritto al mantenimento;
  • il diritto non è automatico;
  • il giudice deve valutare il caso concreto;
  • l’assegno può essere versato direttamente al figlio, salvo diversa decisione;
  • per i figli maggiorenni con handicap grave si applicano le regole previste per i figli minori.

In pratica, il mantenimento continua solo se la mancata indipendenza economica è giustificata.

Quando cessa l’assegno di mantenimento al figlio?

L’assegno di mantenimento può cessare quando il figlio:

  • raggiunge un’autosufficienza economica reale;
  • trova un lavoro adeguato e stabile, anche non necessariamente a tempo indeterminato;
  • conclude il proprio percorso di studi senza attivarsi per lavorare;
  • abbandona gli studi senza motivo serio;
  • resta per anni fuori corso senza risultati concreti;
  • rifiuta offerte di lavoro compatibili con la sua formazione;
  • dimostra disinteresse nella ricerca di un’occupazione;
  • costituisce un nuovo nucleo familiare autonomo;
  • contrae matrimonio;
  • vive in una condizione di indipendenza incompatibile con il mantenimento.

La valutazione, però, va fatta con attenzione. Non ogni lavoretto occasionale fa cessare automaticamente il diritto. Allo stesso modo, non ogni iscrizione universitaria giustifica il mantenimento per anni.

La maggiore età fa cessare automaticamente il mantenimento?

No. Il compimento dei 18 anni non fa cessare automaticamente l’obbligo di mantenimento.

Però, dopo la maggiore età, cambia la valutazione.

Il figlio non può limitarsi a dire: “non lavoro, quindi devo essere mantenuto”. Deve dimostrare che la sua mancata autonomia economica non dipende da pigrizia, inerzia o rifiuto ingiustificato di occasioni formative o lavorative.

La Cassazione ha chiarito più volte che, con l’aumentare dell’età, cresce anche il peso del principio di autoresponsabilità.

In parole semplici: più il figlio diventa adulto, più deve dimostrare di essersi impegnato davvero per diventare autonomo.

Figlio maggiorenne che studia: il mantenimento continua sempre?

No. Se il figlio studia seriamente, il mantenimento può continuare. Ma lo studio deve essere reale, coerente e produttivo.

Il mantenimento può essere giustificato se il figlio:

  • frequenta un percorso universitario o professionale serio;
  • sostiene esami con regolarità;
  • ha un progetto formativo coerente;
  • non è in ritardo grave e ingiustificato;
  • non usa l’università come semplice “parcheggio”;
  • non cambia continuamente percorso senza ragioni serie.

Diverso è il caso del figlio che resta iscritto all’università per anni, non sostiene esami, accumula ritardi importanti e non dimostra un reale impegno.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 31564/2024, ha ribadito che il pagamento delle tasse universitarie e il mantenimento collegato agli studi non possono avere durata illimitata se manca un risultato concreto.

Figlio che non studia e non lavora: devo continuare a pagare?

Dipende dal motivo per cui non studia e non lavora.

Se il figlio è in una fase temporanea di difficoltà, sta cercando lavoro seriamente o ha impedimenti oggettivi, il mantenimento può continuare.

Se invece il figlio:

  • non studia;
  • non lavora;
  • non cerca lavoro;
  • rifiuta occasioni compatibili;
  • non si iscrive a percorsi formativi;
  • non dimostra un reale impegno;

allora il genitore può chiedere la revoca dell’assegno.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24731/2024, ha affermato un principio molto importante: il figlio maggiorenne deve provare le condizioni che giustificano la permanenza del diritto al mantenimento, dimostrando di essersi impegnato nella formazione o nella ricerca di lavoro.

Figlio adulto: quando il mantenimento diventa ingiustificato?

Quando il figlio ha ampiamente superato la maggiore età, il giudice valuta con maggiore rigore la sua posizione.

Non esiste una “età magica”, ma è chiaro che un figlio di 19 anni non viene valutato come un figlio di 30, 35 o 40 anni.

Nel caso del cosiddetto figlio adulto, il mantenimento può cessare se emerge che la mancata autosufficienza dipende da:

  • inerzia personale;
  • scarsa volontà di lavorare;
  • ritardi formativi non giustificati;
  • mancata ricerca attiva di occupazione;
  • rifiuto di lavori compatibili con le proprie capacità;
  • assenza di reali impedimenti personali, sanitari o sociali.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 27818/2024, ha sottolineato che, quando il figlio ha ampiamente superato la maggiore età, occorre verificare l’età, il livello di competenza professionale raggiunto e l’impegno concreto nel reperire un’occupazione.

Se mio figlio trova lavoro, posso smettere di pagare?

No, non automaticamente e non da solo, se esiste un provvedimento del giudice.

Questo è un errore molto frequente.

Se stai pagando l’assegno in forza di una sentenza, di un decreto o di un accordo omologato, non devi interrompere il pagamento unilateralmente. Devi chiedere la modifica o la revoca dell’assegno.

Se smetti di pagare senza un provvedimento, rischi:

  • richiesta di arretrati;
  • precetto;
  • pignoramento;
  • contestazioni giudiziarie;
  • possibili profili penali nei casi più gravi di inadempimento.

La strada corretta è presentare un ricorso per la modifica delle condizioni economiche.

Il lavoro a tempo determinato fa cessare il mantenimento?

Può farlo, ma non sempre.

Un lavoro a tempo determinato può essere indice di autosufficienza economica se:

  • la retribuzione è adeguata;
  • il rapporto non è meramente occasionale;
  • il figlio dimostra capacità di inserirsi nel mercato del lavoro;
  • il reddito consente una vita autonoma;
  • il percorso lavorativo è coerente con le competenze acquisite.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1877/2026, ha precisato che anche un’attività retribuita a tempo determinato può rappresentare un elemento utile per dimostrare la capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito.

Tuttavia, un lavoro breve, saltuario o mal pagato non basta sempre per far cessare il mantenimento.

Posso chiedere la riduzione invece della revoca?

Sì. In molti casi la riduzione è una strategia più realistica della revoca totale.

Può essere utile chiedere la riduzione se:

  • il figlio lavora ma guadagna poco;
  • il figlio ha un reddito discontinuo;
  • il figlio è ancora parzialmente dipendente;
  • le condizioni economiche del genitore obbligato sono peggiorate;
  • sono cambiate le esigenze del figlio;
  • il figlio vive in parte autonomamente;
  • alcune spese sono diminuite.

Il giudice può decidere di:

  • revocare l’assegno;
  • ridurlo;
  • mantenerlo;
  • disporre il pagamento diretto al figlio;
  • ridefinire spese ordinarie e straordinarie.

Come si chiede la cessazione dell’assegno di mantenimento?

Per ottenere la cessazione dell’assegno, di solito è necessario presentare un ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio o regolamentazione dei figli.

Dopo la riforma Cartabia, il riferimento processuale principale è l’art. 473-bis.29 c.p.c., che consente di chiedere la revisione dei provvedimenti economici quando sopravvengono giustificati motivi.

I passaggi sono generalmente questi:

  • analisi del provvedimento che impone il mantenimento;
  • raccolta delle prove sulla situazione del figlio;
  • verifica di eventuali redditi, lavoro, studi, convivenza o autonomia;
  • valutazione della strategia: revoca, riduzione o pagamento diretto;
  • deposito del ricorso;
  • eventuale costituzione dell’altro genitore o del figlio;
  • decisione del giudice.

Quali prove servono per chiedere la revoca del mantenimento?

Le prove sono decisive.

Il genitore che vuole chiedere la cessazione dell’assegno deve raccogliere elementi concreti. Non bastano sospetti, frasi generiche o impressioni.

Possono essere utili:

  • contratto di lavoro del figlio;
  • buste paga;
  • visure o informazioni su attività lavorative;
  • prove di reddito;
  • certificazioni universitarie;
  • esami sostenuti e non sostenuti;
  • anni fuori corso;
  • iscrizione o mancata iscrizione a percorsi formativi;
  • documentazione su rifiuto di offerte lavorative;
  • elementi sulla nuova residenza;
  • prova di convivenza autonoma;
  • prova di matrimonio o nuova famiglia;
  • comunicazioni scritte rilevanti;
  • documentazione sulle condizioni economiche dei genitori.

Ogni prova deve essere acquisita nel rispetto della legge. È sempre meglio evitare iniziative improvvisate o invasive.

Schema pratico: quando il mantenimento può cessare

Figlio maggiorenne ma ancora studente serio. Il mantenimento può continuare se il percorso è coerente, produttivo e proporzionato all’età.

Figlio universitario fuori corso da molti anni. Il mantenimento può essere revocato o ridotto se manca un impegno concreto e non ci sono motivi seri che giustificano il ritardo.

Figlio che lavora stabilmente. Il mantenimento può cessare se il reddito consente una reale autonomia economica.

Figlio con lavoro occasionale o molto mal pagato. Il mantenimento non cessa automaticamente. Il giudice valuta durata, reddito e reale capacità di mantenersi.

Figlio che non studia, non lavora e non cerca lavoro. Il genitore può chiedere la revoca, soprattutto se il figlio è adulto e non dimostra impedimenti oggettivi.

Figlio che rifiuta offerte di lavoro. Il rifiuto ingiustificato può far venire meno il diritto al mantenimento.

Figlio maggiorenne con disabilità grave. Si applicano tutele rafforzate analoghe a quelle previste per i figli minori.

Attenzione: non sospendere il pagamento senza una decisione del giudice. Questo è il consiglio più importante.

Anche se tuo figlio lavora, convive, ha redditi o non studia più, non devi decidere da solo di interrompere il pagamento se l’assegno è previsto da un provvedimento.

La scelta corretta è agire in giudizio per ottenere:

  • revoca dell’assegno;
  • riduzione dell’importo;
  • modifica delle spese straordinarie;
  • pagamento diretto al figlio;
  • accertamento della cessazione del diritto.

Un’azione fatta bene può evitare anni di pagamenti non più dovuti.
Un’azione fatta male può creare arretrati, contenziosi e problemi esecutivi.

Cosa posso fare concretamente se voglio smettere di pagare?

Se versi un assegno di mantenimento e ritieni che tuo figlio non ne abbia più diritto, il primo passo è una valutazione legale della tua situazione.

Io verifico:

  • il provvedimento che ti obbliga al pagamento;
  • l’età del figlio;
  • il percorso di studio;
  • l’eventuale attività lavorativa;
  • la reale autosufficienza economica;
  • la presenza di inerzia o rifiuto di lavoro;
  • le condizioni economiche di entrambi i genitori;
  • la strategia migliore tra revoca, riduzione o modifica.

Hai bisogno di capire se puoi chiedere la cessazione dell’assegno di mantenimento al figlio?

Contattami:
Tel: 081 091 03 46 | Cellulare: 339 850 14 36.

Lo studio dell’Avv. Stefano Ruocco offre assistenza anche con patrocinio a spese dello Stato, se possiedi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Conclusione

L’assegno di mantenimento al figlio cessa quando viene meno la ragione che lo giustifica: la reale mancanza di autonomia economica non imputabile al figlio.

La maggiore età non basta.
Un lavoro qualsiasi non basta sempre.
Un’università senza risultati non basta per sempre.
L’inerzia del figlio adulto può invece giustificare la revoca.

La soluzione migliore è non agire d’impulso, ma presentare una richiesta ben documentata al giudice.

FAQ – Domande frequenti sull’assegno di mantenimento al figlio

1. L’assegno di mantenimento cessa quando mio figlio compie 18 anni?

No. Il mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età. Può continuare se il figlio non è economicamente indipendente e la mancata autonomia è giustificata.

2. Fino a che età devo mantenere mio figlio?

Non esiste un’età fissa. Il giudice valuta il caso concreto: età, studi, lavoro, impegno personale, condizioni economiche e reali possibilità di autonomia.

3. Posso smettere di pagare se mio figlio ha trovato lavoro?

Non devi smettere da solo se esiste un provvedimento giudiziale. Devi chiedere la revoca o la modifica dell’assegno al giudice.

4. Mio figlio è fuori corso all’università: devo continuare a mantenerlo?

Dipende. Se il ritardo è contenuto e giustificato, il mantenimento può continuare. Se invece il figlio è fuori corso da anni, non sostiene esami e non dimostra impegno, puoi chiedere la revoca o la riduzione.

5. Se mio figlio non studia e non lavora, posso chiedere la revoca?

Sì, soprattutto se il figlio è adulto e non dimostra di cercare lavoro o di avere impedimenti seri. Il principio di autoresponsabilità è sempre più valorizzato dalla Cassazione.

6. Il lavoro part-time fa cessare il mantenimento?

Non sempre. Bisogna valutare il reddito, la stabilità del lavoro e la reale capacità del figlio di mantenersi autonomamente.

7. L’assegno deve essere pagato al figlio o all’altro genitore?

L’art. 337-septies c.c. prevede che, salvo diversa decisione del giudice, l’assegno per il figlio maggiorenne sia versato direttamente all’avente diritto. Tuttavia, in molti casi il pagamento continua al genitore convivente o di riferimento.

8. Posso chiedere solo la riduzione dell’assegno?

Sì. Se non ci sono ancora i presupposti per una revoca totale, si può chiedere una riduzione dell’importo in base ai nuovi fatti sopravvenuti.

9. Cosa rischio se interrompo il pagamento senza autorizzazione?

Rischi richieste di arretrati, azioni esecutive, pignoramento e contestazioni giudiziarie. È sempre preferibile ottenere prima un provvedimento di modifica.

10. Posso ottenere assistenza con il patrocinio a spese dello Stato?

Sì, se possiedi i requisiti di legge. Lo studio dell’Avv. Stefano Ruocco offre assistenza anche con patrocinio a spese dello Stato nelle materie di separazione, divorzio, mantenimento e diritto di famiglia.

Aggiornamenti legali nella tua casella

Novità normative, sentenze e guide pratiche selezionate dall’Avv. Ruocco. Niente spam.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Raccontaci il tuo caso

Ogni situazione è diversa. Spiega in poche righe di cosa hai bisogno: valuteremo il problema e ti risponderemo con chiarezza.

Studio
Via Simone Martini 66
Napoli
Telefono
Mobile/WhatsApp
Orari
Lun – Ven: 9:00 – 12.30 e 15:00 – 19:00

    Autorizzo

    Tel. fisso Cellulare E-mail WhatsApp

    Hai bisogno di assistenza?