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Separazione

A chi spetta la casa coniugale in caso di separazione?

In caso di separazione, la casa coniugale non spetta automaticamente alla moglie, al marito o al proprietario. Di regola, il giudice assegna la casa al genitore con cui vivono stabilmente i figli minori o i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.

A chi spetta la casa in caso di separazione?

La risposta corretta è questa: la casa familiare spetta, nella maggior parte dei casi, al genitore presso cui sono collocati i figli.

La legge non usa la casa come “premio” per un coniuge o come “punizione” per l’altro.
La casa viene assegnata soprattutto per proteggere i figli e garantire loro continuità di vita.

Il riferimento principale è l’art. 337-sexies del Codice Civile, secondo cui: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

Questo significa che il giudice valuta prima di tutto:

  • dove vivono abitualmente i figli;
  • chi si occupa prevalentemente della loro quotidianità;
  • quale soluzione mantiene più stabile la loro vita;
  • scuola, relazioni, abitudini, ambiente domestico;
  • età dei figli e loro eventuale autonomia economica.

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La casa coniugale spetta sempre alla moglie?

No. La casa coniugale non spetta automaticamente alla moglie.

Questo è uno degli errori più frequenti.
La legge non dice che la casa deve andare alla moglie. Dice che la casa deve essere assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli.

Quindi:

  • se i figli vivono prevalentemente con la madre, la casa può essere assegnata alla madre;
  • se i figli vivono prevalentemente con il padre, la casa può essere assegnata al padre;
  • se non ci sono figli minori o non autosufficienti, l’assegnazione della casa diventa molto più difficile;
  • se i figli sono ormai autonomi, la casa tende a seguire il regime della proprietà.

Il proprietario della casa può essere costretto ad andare via?

Sì, può accadere.

Anche se la casa è intestata solo a un coniuge, il giudice può assegnarla all’altro coniuge se lì vivono i figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

Esempio semplice:
la casa è intestata al marito, ma i figli minori vivono stabilmente con la madre. In questo caso il giudice può assegnare la casa alla madre, anche se non è proprietaria.

Attenzione però: l’assegnazione non trasferisce la proprietà.

Il proprietario resta proprietario.
Il coniuge assegnatario ottiene solo il diritto di abitare nella casa familiare insieme ai figli.

Qual è la differenza tra proprietà e assegnazione della casa?

È fondamentale non confondere i due piani.

Proprietà della casa

La proprietà riguarda chi è intestatario dell’immobile.

Può essere:

  • solo del marito;
  • solo della moglie;
  • di entrambi al 50%;
  • di entrambi con quote diverse;
  • di terzi, ad esempio genitori o familiari;
  • oggetto di mutuo ancora in corso.

Assegnazione della casa familiare

L’assegnazione riguarda invece il diritto di continuare ad abitare nella casa dopo la separazione.

È una misura pensata soprattutto per i figli.
Non cambia automaticamente la proprietà e non cancella il mutuo.

Il giudice, però, può tener conto dell’assegnazione quando regola i rapporti economici tra i coniugi, compresi assegno di mantenimento e contributo per i figli.

Se ci sono figli minori, a chi va la casa?

Se ci sono figli minori, la casa viene normalmente assegnata al genitore con cui i figli vivono in modo prevalente.

Il motivo è pratico: evitare che i figli subiscano, oltre alla separazione dei genitori, anche lo sradicamento dalla loro casa, dalla scuola, dal quartiere e dalle abitudini quotidiane.

In presenza di figli minori, il giudice valuta:

  • interesse concreto dei figli;
  • collocamento prevalente;
  • continuità dell’ambiente domestico;
  • rapporto con scuola, amici e contesto sociale;
  • capacità dei genitori di garantire stabilità;
  • eventuali situazioni di conflitto o pregiudizio.

La Cassazione ha più volte chiarito che la casa familiare è tutelata come luogo di vita dei figli, non come semplice bene patrimoniale dei genitori.

Se i figli sono maggiorenni, la casa resta assegnata?

Dipende.

La casa può restare assegnata al genitore convivente se i figli sono:

  • maggiorenni;
  • non economicamente autosufficienti;
  • ancora stabilmente conviventi con quel genitore;
  • legati concretamente alla casa familiare come abitazione abituale.

Non basta che il figlio sia formalmente residente in quella casa.
Serve una convivenza reale, stabile e concreta.

La Cassazione ha precisato che, quando i figli diventano adulti, la valutazione deve essere più rigorosa. Più aumenta l’età del figlio, più il giudice deve verificare se esiste ancora una vera esigenza di tutela abitativa.

Se i figli maggiorenni lavorano, si può chiedere la revoca?

Sì.
Se i figli maggiorenni diventano economicamente autosufficienti, il coniuge proprietario o comproprietario può chiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare.

La revoca può essere chiesta anche quando:

  • il figlio non vive più stabilmente nella casa;
  • il figlio si è trasferito altrove;
  • il figlio lavora e può mantenersi;
  • la casa non è più il suo reale centro di vita;
  • l’assegnatario non abita più stabilmente nell’immobile.

In questi casi, la casa può tornare nella disponibilità del proprietario o essere gestita secondo le regole della comproprietà.

Se non ci sono figli, a chi spetta la casa coniugale?

Se non ci sono figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti, di norma la casa non viene assegnata a un coniuge solo perché economicamente più debole.

In assenza di figli, la casa segue normalmente il titolo di proprietà.

Se la casa è di proprietà esclusiva

Se l’immobile è intestato solo a un coniuge, di regola resta nella disponibilità del proprietario.

L’altro coniuge potrà eventualmente chiedere:

  • assegno di mantenimento, se ne ricorrono i presupposti;
  • regolazione dei rapporti economici;
  • tutela in caso di particolari situazioni di bisogno.

Ma non può pretendere automaticamente l’assegnazione della casa solo perché ha un reddito più basso.

Se la casa è in comproprietà

Se la casa è intestata a entrambi, bisogna distinguere il problema abitativo dal problema patrimoniale.

Le soluzioni possibili sono:

  • accordo sull’uso della casa;
  • vendita dell’immobile;
  • acquisto della quota dell’altro coniuge;
  • divisione giudiziale;
  • regolazione economica nel procedimento di separazione.

Se non ci sono figli da tutelare, la comproprietà non dà automaticamente diritto a restare nella casa escludendo l’altro.

Se la casa è in affitto, chi resta?

Se la casa familiare è in affitto, il giudice può assegnarla al coniuge con cui vivono i figli.

In questo caso, il coniuge assegnatario può subentrare nel contratto di locazione, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Legge n. 392/1978.

In pratica:

  • il coniuge assegnatario resta nella casa;
  • il contratto può proseguire in capo a lui o lei;
  • il locatore deve essere informato;
  • il canone dovrà essere pagato regolarmente;
  • l’assegnazione non elimina eventuali debiti di affitto già maturati.

Anche qui, però, il punto centrale resta sempre l’interesse dei figli.

Chi paga mutuo, spese condominiali e utenze?

L’assegnazione della casa non risolve automaticamente tutte le spese.

Di solito bisogna distinguere.

Mutuo

Il mutuo resta a carico di chi lo ha firmato con la banca, salvo diverso accordo o diversa regolazione economica tra i coniugi.

Se il mutuo è cointestato, entrambi restano obbligati verso la banca.
Il giudice può però tenerne conto nella determinazione degli assegni e dei rapporti economici.

Utenze e spese ordinarie

Le spese di uso quotidiano sono normalmente a carico di chi vive nella casa.

Ad esempio:

  • luce;
  • gas;
  • acqua;
  • internet;
  • tassa rifiuti;
  • piccole spese ordinarie.

Spese straordinarie e proprietà

Le spese straordinarie e quelle legate alla proprietà dell’immobile vanno valutate caso per caso, soprattutto se la casa è in comproprietà.

Per evitare conflitti futuri, è importante disciplinare tutto con precisione nell’accordo di separazione o nelle richieste al giudice.

L’assegnazione della casa incide sull’assegno di mantenimento?

Sì.
L’assegnazione della casa ha anche un valore economico.

Chi resta nella casa familiare ottiene un vantaggio concreto: non deve cercare un altro immobile e non sostiene un canone di locazione per sé e per i figli.

Per questo motivo, il giudice può tener conto dell’assegnazione quando stabilisce:

  • assegno di mantenimento per i figli;
  • assegno per il coniuge;
  • equilibrio economico complessivo tra le parti;
  • eventuale revisione delle condizioni di separazione o divorzio.

La Cassazione ha chiarito che la revoca dell’assegnazione può incidere sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi, perché chi perde la casa familiare può subire un peggioramento concreto delle proprie condizioni abitative ed economiche.

Quando si può chiedere la revoca dell’assegnazione della casa?

La revoca dell’assegnazione può essere chiesta quando cambiano le condizioni che avevano giustificato il provvedimento.

I casi più frequenti sono:

  • i figli diventano economicamente autosufficienti;
  • i figli non vivono più stabilmente nella casa;
  • il genitore assegnatario si trasferisce altrove;
  • la casa non è più l’habitat familiare dei figli;
  • l’assegnatario non abita più stabilmente nell’immobile;
  • intervengono nuove circostanze rilevanti.

Attenzione: la revoca non deve essere affrontata in modo superficiale.
Serve dimostrare il cambiamento concreto della situazione.

Nuova convivenza o nuovo matrimonio: si perde automaticamente la casa?

No, non sempre in modo automatico.

L’art. 337-sexies c.c. prevede che il diritto al godimento della casa venga meno se l’assegnatario convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio.

Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che occorre sempre valutare l’interesse concreto dei figli.

Quindi, se nella casa vivono ancora figli minori o non autosufficienti, il giudice deve verificare se la revoca sia davvero compatibile con la loro tutela.

Se un coniuge lascia casa prima della separazione, perde il diritto?

Non automaticamente.

Lasciare la casa prima della separazione può avere conseguenze, ma non significa sempre perdere ogni diritto.

Bisogna capire:

  • perché il coniuge è andato via;
  • se c’erano tensioni, violenze o ragioni serie;
  • dove vivono i figli;
  • chi se ne occupa concretamente;
  • se l’allontanamento è stato concordato;
  • se c’è stata una condotta contraria ai doveri matrimoniali.

In alcuni casi, l’allontanamento può incidere anche sull’eventuale richiesta di addebito della separazione.
Ma la casa familiare resta comunque collegata soprattutto all’interesse dei figli.

Come si chiede l’assegnazione della casa familiare?

L’assegnazione può essere richiesta nel procedimento di separazione.

Può avvenire:

  • con separazione consensuale;
  • con negoziazione assistita, se ricorrono i presupposti;
  • con ricorso giudiziale;
  • con domanda di modifica delle condizioni già stabilite;
  • nel procedimento di divorzio;
  • in caso di cessazione della convivenza tra genitori non sposati.

Nel processo di famiglia, il giudice può adottare anche provvedimenti temporanei e urgenti, ad esempio per stabilire subito chi resta nella casa con i figli.

Quali documenti servono?

Per valutare correttamente l’assegnazione della casa familiare, di solito servono:

  • certificato di residenza e stato di famiglia;
  • atto di proprietà o visura catastale;
  • contratto di locazione, se la casa è in affitto;
  • contratto di mutuo, se presente;
  • documenti sui redditi dei coniugi;
  • documenti relativi ai figli;
  • prove sulla convivenza stabile dei figli;
  • eventuali spese scolastiche, sanitarie e abitative;
  • eventuali comunicazioni tra i coniugi;
  • prove di trasferimenti, abbandono della casa o nuove convivenze.

Ogni caso, però, va costruito bene.
Nel diritto di famiglia, il dettaglio spesso fa la differenza.

Cosa valuta davvero il giudice?

Il giudice non decide in base a frasi generiche come “la casa è mia” oppure “io ho più bisogno”.

Valuta elementi concreti.

Caso 1: ci sono figli minori

Risposta probabile: la casa viene assegnata al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente.

Elemento decisivo: interesse dei figli alla stabilità.

Caso 2: ci sono figli maggiorenni non autosufficienti

Risposta probabile: la casa può restare assegnata al genitore convivente.

Elemento decisivo: convivenza stabile e reale non autosufficienza economica.

Caso 3: i figli sono maggiorenni e lavorano

Risposta probabile: l’assegnazione può essere revocata.

Elemento decisivo: perdita dell’esigenza di protezione abitativa.

Caso 4: non ci sono figli

Risposta probabile: la casa segue la proprietà.

Elemento decisivo: titolo di proprietà o comproprietà.

Caso 5: casa in affitto

Risposta probabile: resta il coniuge assegnatario, se vi sono figli da tutelare.

Elemento decisivo: provvedimento del giudice e subentro nel contratto.

Errori da evitare

Nelle separazioni, vedo spesso errori che peggiorano la posizione del cliente.

I più comuni sono:

  • lasciare casa senza una strategia;
  • firmare accordi frettolosi;
  • confondere proprietà e diritto di abitazione;
  • non documentare dove vivono davvero i figli;
  • non provare l’autosufficienza economica dei figli maggiorenni;
  • non disciplinare mutuo, utenze e spese condominiali;
  • non chiedere la revoca quando le condizioni sono cambiate;
  • pensare che “tanto la casa va sempre alla madre”;
  • pensare che “se la casa è mia, nessuno può assegnarla all’altro”.

La separazione va preparata prima, non subita dopo.

Posso aiutarti anche con il patrocinio a spese dello Stato

Se devi affrontare una separazione e hai difficoltà economiche, puoi verificare se hai diritto al patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002.

Questo istituto consente, in presenza dei requisiti di legge, di ottenere assistenza legale con compenso dell’avvocato a carico dello Stato.

Il limite reddituale viene aggiornato periodicamente.
Per le domande presentate dopo l’aggiornamento pubblicato nel 2025, la soglia è stata portata a € 13.659,64, salvo ulteriori modifiche normative.

Il mio studio legale può valutare il tuo caso e verificare se puoi accedere all’assistenza legale tramite patrocinio a spese dello Stato.

Conclusione

In caso di separazione, la casa coniugale spetta di regola al genitore con cui vivono i figli minori o i figli maggiorenni non ancora autosufficienti. Se non ci sono figli da tutelare, la casa segue normalmente la proprietà.

La scelta non dipende da automatismi, ma da prove concrete, interesse dei figli, titolo di proprietà, situazione economica e condizioni reali della famiglia.

Se stai per separarti o vuoi capire se puoi ottenere, mantenere o revocare l’assegnazione della casa familiare, è importante muoversi subito e con una strategia corretta.

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Sono l’Avv. Stefano Ruocco e posso assisterti nella separazione, nella tutela dei figli, nell’assegnazione della casa familiare e nella verifica dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato.

FAQ – Domande frequenti sull’assegnazione della casa coniugale

1. A chi spetta la casa in caso di separazione?

La casa spetta normalmente al genitore con cui vivono stabilmente i figli minori o i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Se non ci sono figli da tutelare, la casa segue di regola la proprietà.

2. La casa coniugale va sempre alla moglie?

No. La casa non va automaticamente alla moglie. Può essere assegnata alla madre o al padre, a seconda di dove vivono i figli e di quale soluzione tutela meglio il loro interesse.

3. Se la casa è intestata a mio marito o a mia moglie, posso restare dentro?

Sì, se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti che vivono stabilmente con te. L’assegnazione può essere disposta anche se la casa è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

4. Se non abbiamo figli, posso chiedere l’assegnazione della casa?

In assenza di figli minori o non autosufficienti, l’assegnazione della casa familiare è molto più difficile. Di solito la casa resta nella disponibilità del proprietario o viene gestita secondo le regole della comproprietà.

5. I figli maggiorenni danno sempre diritto a mantenere la casa?

No. I figli maggiorenni rilevano solo se non sono economicamente autosufficienti e se convivono stabilmente nella casa. Se lavorano, vivono altrove o hanno perso il legame concreto con l’abitazione, si può chiedere la revoca.

6. Chi paga il mutuo dopo l’assegnazione della casa?

Il mutuo resta verso la banca a carico di chi lo ha sottoscritto. Se è cointestato, entrambi restano obbligati. Il giudice può però considerare il mutuo nella regolazione economica tra i coniugi.

7. Se la casa è in affitto, chi resta dopo la separazione?

Può restare il coniuge assegnatario, soprattutto se vive con i figli. In caso di assegnazione giudiziale, il coniuge assegnatario può subentrare nel contratto di locazione secondo l’art. 6 della Legge n. 392/1978.

8. Quando si può chiedere la revoca dell’assegnazione?

Si può chiedere la revoca quando cambiano le condizioni: figli diventati autosufficienti, trasferimento dei figli, cessazione della convivenza stabile, mancato utilizzo della casa da parte dell’assegnatario o altri fatti nuovi rilevanti.

9. Se l’ex convive con un nuovo partner, perde la casa?

Non sempre automaticamente. La nuova convivenza può giustificare una richiesta di revoca, ma il giudice deve valutare l’interesse concreto dei figli, soprattutto se sono minori o non autosufficienti.

10. Posso ottenere assistenza gratuita per una separazione?

Sì, se hai i requisiti previsti dalla legge, puoi accedere al patrocinio a spese dello Stato. Il mio studio può verificare la tua situazione reddituale e assisterti nella richiesta.

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